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Samuele Valente

Tassa sulla salute: importo fisso, rischio di doppio finanziamento e tenuta costituzionale in bilico

Samuele Valente
Tassa sulla salute: importo fisso, rischio di doppio finanziamento e tenuta costituzionale in bilico
TiPress
Fonte Samuele Valente
Tassa sulla salute: importo fisso, rischio di doppio finanziamento e tenuta costituzionale in bilico
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La cosiddetta “tassa sulla salute dei frontalieri” è, tecnicamente, una quota di compartecipazione al SSN introdotta dall’art. 1, commi 237–238, L. 213/2023 e rivolta ai residenti che lavorano in Svizzera, ai frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione svizzera e ai loro familiari a carico; essa si innesta sul coordinamento con la Svizzera via ALCP e Reg. (CE) n. 883/2004/987/2009, che garantisce l’accesso in Italia tramite modello S1 e rimborsi tra istituzioni.

La quota è fissata in misura non inferiore a 200 euro per ogni mese lavorato, con raddoppio in caso di omesso pagamento o comunicazione, e criteri/modalità demandati a decreto Ministero della Salute/MEF; il versamento è alla Regione di residenza del soggetto obbligato.

Sul piano critico, l’importo fisso interroga l’art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva, perché il prelievo prescinde da reddito e consumo sanitario effettivo, collegandosi allo status lavorativo; inoltre affiora il rischio di doppio finanziamento: le ASL già ricevono rimborsi tramite S1 ai sensi del Reg. 883/2004, cui ora si aggiunge la nuova compartecipazione regionale, senza un esplicito meccanismo di compensazione ex ante.

Il profilo della non discriminazione nell’ALCP merita attenzione: l’S1 garantisce prestazioni “come se assicurati” nel Paese di residenza; un onere selettivo a carico dei frontalieri che hanno optato per la copertura svizzera potrebbe essere scrutinato per proporzionalità e compatibilità con l’assetto di coordinamento; la Cassazione ha, in ogni caso, riaffermato la tutela dei diritti sociali nel quadro del Reg. 883/2004, senza mettere in discussione discipline nazionali conformi al coordinamento.

La tenuta costituzionale dipenderà dall’attuazione regionale e dall’allineamento ai LEA e al coordinamento della finanza pubblica: destinazione vincolata alla copertura di prestazioni, trasparenza dei flussi e coordinamento con i rimborsi S1 attenuano i rischi di irragionevolezza; in difetto, la misura potrebbe essere valutata alla luce dell’art. 117 Cost., della giurisprudenza sui LEA e dell’autonomia finanziaria regionale delineata dalla riforma del federalismo.

In sintesi, la misura ambisce a un equo cofinanziamento delle prestazioni erogate in Italia ai frontalieri assicurati in Svizzera, ma, per non scivolare verso un tributo regionale aggiuntivo, richiede una cornice attuativa rigorosa che salvaguardi capacità contributiva, non discriminazione e coerenza con i meccanismi S1 del coordinamento europeo-svizzero.

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