Togliere lo statuto di protezione S agli ucraini abili al servizio militare: il Guastafeste l'aveva proposto già nel 20

Giorgio Ghiringhelli, Il Guastafeste
La stampa odierna ha dato gran risalto alla notizia secondo cui nel corso di un vertice dei ministri dell’interno dell’UE svoltosi in Lussemburgo all’inizio di giugno (al quale era presente pure il consigliere federale Beat Jans) si è discusso pure della possibilità di togliere lo statuto di protezione temporanea accordato agli uomini ucraini tra i 23 ed i 60 anni, abili al servizio militare, in quanto questi – secondo una richiesta pervenuta direttamente da Kiev - servirebbero al fronte in Ucraina. Una misura che, stando alla stampa, potrebbe essere ripresa anche dalla Svizzera, ove sono presenti 12'052 uomini ucraini di età compresa fra i 23 e i 60 anni con statuto S (ma le autorità federali hanno già precisato che l’eventuale restrizione si applicherebbe solo alle nuove richieste di protezione).
A tal proposito vorrei ricordare ai signori giornalisti che già il 10 settembre del 2024 il Guastafeste aveva presentato al Consiglio federale una petizione – rivelatasi lungimirante… - , intitolata “Ucraini maschi in Svizzera: rifugiati o disertori” (vedi allegato), con la quale chiedevo di far chiarezza sul seguente interrogativo : «Gli uomini ucraini dai 25 ai 60 anni che cercano rifugio in Svizzera per evitare di prestare servizio militare e di difendere il loro Paese dall’invasione russa devono dunque essere considerati dei “rifugiati” ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951, oppure vanno ritenuti dei “non rifugiati” ai sensi dell’art. 3 cpv 3 della Legge sull’asilo ( il quale recita: “Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati”) ? E se da questo esame dovesse risultare che a far stato nei loro confronti è la legge sull’asilo, sarebbe giustificato dar loro rifugio in Svizzera e concedere loro i privilegi dello statuto S (…) ?».
L’8 ottobre 2024 il capodivisione della Segreteria di Stato della Migrazione rispose alla petizione (vedi allegato) che chi godeva della procedura per la concessione della protezione provvisoria non era ancora da considerare un rifugiato perché un’eventuale domanda in tal senso veniva sospesa, aggiungendo che : «La persona interessata può chiedere la ripresa della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato solo dopo un intervallo di cinque anni dalla decisione di sospensione. Qualora nel quadro di una futura procedura d'asilo un uomo ucraino in età di essere assoggettato all'obbligo di prestare servizio militare invocasse quale motivo d'asilo il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione, la domanda andrebbe esaminata alla luce dell'articolo 3 capoverso 3 LAsi».
Nella risposta alla petizione si specificava pure che la Confederazione versava ai Cantoni sovvenzioni mensili pari a circa 10,5 milioni di franchi per l'assistenza agli uomini ucraini tra i 25 e i 60 anni con statuto di protezione S (che a fine agosto 2024 erano 9196) o con procedura per la concessione della protezione provvisoria in sospeso (che a fine agosto 2024 erano 951).
La risposta della Segreteria di Stato della Migrazione alla petizione venne ignorata dalla stampa, ma parrebbe di capire che dopo 5 anni dalla decisione di sospensione della protezione provvisoria si potrebbe rifiutare un’eventuale domanda di asilo - basata sul rifiuto di prestare servizio militare - a quei 12'052 ucraini maschi fra i 23 e i 60 anni che sono già in Svizzera, e ciò in applicazione dell’articolo 3 cpv 3 Lasi.
V’è da chiedersi : perché mai limitarsi a non concedere la protezione S solo a chi presenta nuove richieste di protezione e non anche a quei maschi ucraini fra i 23 e i 60 anni che nel corso del 2027, dopo aver goduto per 5 anni dello Statuto S, potranno passare al permesso di dimora B ?



