Si gioca il permesso per una raccomandata non ritirata

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del DI che, nel dicembre 2025, aveva rifiutato il rinnovo del permesso di dimora a un cittadino italiano. Lo stesso aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato ma senza produrre per tempo le carte
BELLINZONA / LOSANNA - Gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di dimora. Lui ha impugnato la decisione di fronte al Consiglio di Stato, ma senza produrre la documentazione necessaria. Il governo lo ha sollecitato, via lettera raccomandata. Ma lui ─ un cittadino italiano ─ quella lettera, in cui gli veniva notificato chiaramente che in caso contrario il ricorso sarebbe stato irricevibile, non l'ha mai ritirata. Quello che è accaduto dopo è facile da immaginare: ricorso inammissibile e termine fissato per lasciare la Svizzera. Ora certificata anche dal Tribunale federale.
Ma andiamo con ordine, ripercorrendo la sentenza (del 22 maggio 2026) pubblicata oggi dai giudici losannesi. La vicenda si innesca sul finire dello scorso anno. La Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso, in data 4 dicembre 2025, di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui il suddetto cittadino italiano era titolare.
La raccomandata mai ritirata
Lui ha, come detto, contestato la decisione. E il 14 gennaio successivo, l'autorità cantonale gli ha assegnato, mediante raccomandata, un termine di sette giorni «dalla notifica per produrre la decisione impugnata, con l'indicazione che in caso di mancato rispetto di tale termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile». Tale lettera, lo ricordiamo, non è stata mai ritirata, nonostante l'avviso di giacenza lasciato dal postino nella sua cassetta delle lettere.
Nelle carte, era indicato il termine, fissato al 29 gennaio, per inoltrare la decisione di prima istanza. Ma quelle carte, scaduta la giacenza in posta, hanno fatto ritorno al mittente. Solo il giorno successivo, il 30 gennaio, il ricorrente ha inviato (tramite posta elettronica) la decisione richiesta. E così, l'11 febbraio seguente il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il gravame. Decisione confermata, il 24 marzo, dal Tribunale amministrativo cantonale.
Traslochi e problemi di salute
«Il Giudice delegato ha constatato che l'insorgente non aveva invocato e tantomeno provato che la mancata trasmissione tempestiva del documento richiesto era dovuta a circostanze a lui non imputabili», osservano i giudici di Mon Repos.
E ancora. «Al riguardo ha osservato che questi doveva attendersi a notifiche da parte del Consiglio di Stato, avendo inoltrato il proprio gravame il 13 gennaio 2026, e che dinanzi al Governo ticinese si era limitato ad addurre che il mancato ritiro della raccomandata era dovuto a un trasloco, mentre dinanzi a lui aveva unicamente addotto di non avere ritirato il plico raccomandato entro il termine di giacenza. La decisione governativa d'inammissibilità andava pertanto confermata».
Scatta quindi, il 10 aprile, il ricorso al Tribunale federale con la richiesta di annullare la sentenza e rinnovare il permesso di dimora. Qui «il ricorrente è stato informato che il suo ricorso non adempiva le esigenze legali di forma e di contenuto» e che, di conseguenza, il ricorso rischiava l'inammissibilità qualora il cittadino italiano non vi avesse rimediato entro il termine (non prorogabile) previsto.
La replica del ricorrente arriva con uno scritto datato al 17 aprile, in cui «ha sostenuto che eventuali ritardi o difficoltà nella trasmissione di documenti» erano da considerarsi una «conseguenza delle sue condizioni di salute che incidevano sulla sua capacità a gestire aspetti amministrativi complessi». Lo stesso ha inoltre asserito che «un suo allontanamento disattenderebbe l'art. 8 CEDU oltre a ledere il principio della proporzionalità», questioni che però, come vedremo, «esulano dall'oggetto dell'attuale litigio».
Una questione procedurale
Di fatto, la decisione ruota interamente attorno a questioni procedurali. L'inammissibilità del ricorso ha scolpito la bontà della sentenza cantonale e l'istanza superiore non è quindi mai entrata in materia sul diritto di soggiorno.
«L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova» e «il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto». E questo non è avvenuto. Prosegue la sentenza: «Nel caso specifico il ricorso e il complemento datato 17 aprile 2026 non adempiono manifestamente queste esigenze di motivazione. Infatti negli stessi il ricorrente nulla contrappone all'argomentazione del Giudice delegato secondo cui egli non ha fatto valere né sostenuto che il mancato rispetto del termine assegnato per produrre la decisione di prima istanza, sotto comminatoria d'inammissibilità in caso di non osservanza, era dovuto a motivi che non gli erano imputabili».
Si prosegue. «Oltre a non confrontarsi minimamente con questa motivazione il ricorrente si limita a invocare, per la prima volta, non meglio precisati problemi di salute che gli avrebbero impedito di agire tempestivamente. Sennonché una simile, vaga, argomentazione, non motivata né documentata, non è all'evidenza idonea a rimettere in discussione il giudizio cantonale. Altrimenti detto il ricorrente, oltre a non fare valere un'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, omette un qualsiasi confronto con la motivazione contenuta nella sentenza cantonale, in dispregio delle esigenze poste al riguardo». Risultato: il ricorso è inammissiible.




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