Il Tribunale federale: «Nessun appiglio per rinviare l’espulsione»

La decisione crea un precedente che limita le possibilità di opporsi all'espulsione dopo una condanna definitiva.
La decisione crea un precedente che limita le possibilità di opporsi all'espulsione dopo una condanna definitiva.
LOSANNA - Chiunque sia stato condannato a una espulsione obbligatoria da un tribunale penale non può impugnare davanti al Tribunale federale (TF) il rifiuto di rinviare la sua espulsione. Il ricorso presentato da un cittadino etiope su questo punto è stato dichiarato irricevibile dai giudici federali, in una sentenza di principio pubblicata oggi.
Nel dettaglio, l'etiope si trova in situazione d'illegalità in Svizzera, nel cantone di Ginevra, dal 1990. La sua domanda di asilo, e successivamente quella di ammissione provvisoria, sono state respinte. Tra il 2012 e il 2024 l'uomo ha commesso 28 reati, che vanno dalla rapina alle lesioni personali semplici. È stato condannato tre volte da tribunali penali ginevrini, che hanno tutti pronunciato una misura di espulsione nei suoi confronti.
Nell'ultima sentenza, emessa nel marzo 2025, l'etiope è stato condannato all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 20 anni. L'uomo, che non ha presentato ricorso contro la sentenza, durante l'udienza aveva dichiarato di essere nato in Etiopia nel 1974, ma di essere di origine eritrea e di non avere più alcun contatto con la sua famiglia nel Paese d'origine. Si trova in carcerazione amministrativa dal maggio 2025 e le autorità etiopi hanno rilasciato un lasciapassare a suo favore.
Il cittadino etiope ha chiesto il rinvio della sua espulsione penale, richiesta che gli è stata negata dalle autorità competenti, le quali hanno incaricato i servizi di polizia di eseguire l'espulsione. L'uomo ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale, adducendo in particolare la mancanza della cittadinanza etiope.
I giudici federali, nella loro sentenza di principio, hanno rilevato che la sentenza penale che ordinava l'espulsione era passata in giudicato e non poteva più essere contestata. Ciò vale anche per le decisioni sull'esecuzione delle pene e delle misure (di cui fa parte l'espulsione). Esiste un'eccezione, ma unicamente in caso di "nuove circostanze", che in questo caso non sussistono.
Un ricorrente la cui situazione sia già regolata giuridicamente da una decisione di espulsione definitiva ed esecutiva non ha alcun interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di esecuzione. Non ha quindi la legittimazione a presentare ricorso, hanno rilevato i giudici federali. In altre parole, non può ricorrere contro tale decisione dinanzi al TF. In conclusione, i giudici federali hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il rifiuto di rinviare l'espulsione.
(Sentenza 7B_303/2026 del 3 settembre 2026)




