«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

Il caso di una lettrice di Balerna: «Ho sporto denuncia, ma quest'uomo è nullatenente. Che devo fare?». Polizia e SEM: «Non compete a noi»
Il caso di una lettrice di Balerna: «Ho sporto denuncia, ma quest'uomo è nullatenente. Che devo fare?». Polizia e SEM: «Non compete a noi»
BALERNA - Uno scooter rubato, ritrovato danneggiato, un casco e delle cuffie mai più recuperati e, soprattutto, una domanda: che cosa succede alla vittima di un reato quando il responsabile non ha mezzi economici per risarcire i danni?
A chiederselo è la protagonista di un furto avvenuto a Balerna lo scorso 3 settembre. Secondo la sua testimonianza (e anche stando a quanto dichiarato nella denuncia sporta successivamente), quel giorno uno sconosciuto ha tentato di sottrarle lo scooter. A scovarlo è stata lei stessa. «Sono salita in auto è l'ho trovato poco distante che camminava in direzione del confine trascinando a piedi il veicolo». A quel punto ha gridato qualcosa all'indirizzo del ladro prima di chiamare la polizia.
L'uomo è quindi scappato lasciando lì lo scooter. «Peccato che avesse spaccato la sella per recuperare il casco e si è portato via quello che ha trovato, compresa la carta grigia. L'uomo è stato successivamente fermato (pare che stesse per compiere un altro furto) e arrestato.
Secondo le informazioni in suo possesso, era ospite di una struttura per richiedenti l’asilo. «Il mio veicolo è stato ritrovato, ma danneggiato. Inoltre all’appello mancano ancora il casco e le cuffiette che si trovavano nella sella». La donna riferisce inoltre di essere stata affrontata con toni minacciosi e urla, un episodio che le avrebbe provocato paura e un forte senso di insicurezza. «Conosce il luogo in cui vivo», racconta, spiegando che quanto accaduto avrebbe avuto ripercussioni anche sul suo stato psicologico.
In conclusione l'interrogativo. «In tutto questo chi paga se chi ha commesso il reato non dispone di risorse economiche?» C'è poi un secondo aspetto che prende in considerazione: «Quali responsabilità o possibilità di intervento esistono da parte degli enti che gestiscono le strutture per richiedenti l’asilo quando una persona ospitata provoca danni a terzi?».
«Non compete alla Segreteria di Stato della Migrazione»
Diversamente da quanto si potrebbe pensare, trattandosi di un richiedente l'asilo, la responsabilità non ricade sulla Segreteria di Stato della Migrazione. «La SEM - sottolinea la sua portavoce Anne Césard - non è competente per i procedimenti penali». «I reati commessi al di fuori dei centri federali d'asilo - ci viene spiegato - rientrano nella competenza delle autorità cantonali di polizia e delle competenti autorità giudiziarie cantonali. La SEM collabora naturalmente con le autorità di polizia quando queste ne fanno richiesta, nel rispetto delle disposizioni legali applicabili».
Quando viene commesso un reato, spiega la SEM, si applicano le procedure ordinarie previste dal diritto svizzero: «Le autorità di polizia e il Ministero pubblico procedono agli accertamenti, identificano l'autore e, se del caso, avviano un procedimento penale». La vittima, a quel punto, può «partecipare al procedimento per far valere i propri diritti e le proprie pretese risarcitorie». Inoltre, quando ricorrono i presupposti della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), la persona «può rivolgersi a un consultorio cantonale per l'aiuto alle vittime».
A tal proposito ricordiamo che dal 1° maggio 2026 esiste anche il numero nazionale 142, gratuito e attivo 24/24 per le persone che hanno subito violenza fisica, psichica o sessuale.
«La SEM non subentra nel debito»
«In linea di principio - prosegue la SEM -, l'autore del danno risponde personalmente delle conseguenze economiche del proprio comportamento e la vittima può far valere nei suoi confronti una pretesa civile di risarcimento. In tali casi se l’autore è insolvente, non risulta un meccanismo generale per cui la SEM subentra automaticamente nel debito dell'autore solo perché quest'ultimo è ospitato in un CFA».
«Indipendentemente dalla questione del risarcimento - conclude Césard -, qualora la persona responsabile sia ospitata in un Centro federale d'asilo, il suo comportamento può essere preso in considerazione dalla SEM nell'ambito delle competenze attribuitele dalla legislazione e dalle disposizioni concernenti la gestione, l'ordine e la sicurezza dei Centri federali d'asilo. In presenza di comportamenti penalmente rilevanti vengono coinvolte le competenti autorità di polizia e di perseguimento penale e possono inoltre essere adottate, laddove ne ricorrano i presupposti, le misure previste nell'ambito del Centro federale d'asilo».
La polizia cantonale: «I risarcimenti esulano dalle nostre competenze»
La competenza, in materia di risarcimento, non ricade nemmeno sulla polizia cantonale il cui ruolo, ci viene spiegato, è «constatare e ricostruire i fatti, individuando l’autore e determinando quindi il grado di responsabilità in accordo con la Magistratura inquirente (cui compete il perseguimento dei reati)», sottolineano dagli uffici competenti.
Le questioni riguardanti la copertura assicurativa degli imputati, il risarcimento di eventuali danni o i rimborsi da parte delle assicurazioni, «esulano per contro dalle competenze della Polizia cantonale e delle autorità di perseguimento penale, rientrando nel campo delle autorità giudiziarie civili».
È insomma la giustizia civile alla quale bisogna appellarsi. Il giudice, in questi casi, interviene su richiesta di parte previo tentativo di conciliazione. Il cui esito, in questo caso, è chiaramente scontato. Ma anche qui, una volta emessa la sentenza, l'interrogativo resta: chi paga?
«Lo Stato non risponde»
Ultima ratio, a questo punto, è quella di rivolgersi a un avvocato. Ma la risposta è ancora una volta la stessa: «Lo Stato non risponde. Si veda la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del Cantone Ticino (RL 131). L'art. 1 ne delimita il campo di applicazione al Cantone, ai Comuni, agli enti di diritto pubblico e alle persone incaricate direttamente di un compito di diritto pubblico; l'art. 3 ne definisce l'oggetto come "la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti"», ci spiega un legale da noi contattato. La legge, in buona sostanza, copre quindi solo gli atti degli agenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, non il comportamento privato di un richiedente l'asilo ospitato in una struttura cantonale.
«Il richiedente asilo - ci viene spiegato - risponde personalmente secondo i principi ordinari della responsabilità aquiliana (atto illecito, colpa, nesso di causalità, danno, art. 41 CO). Se però non ha beni pignorabili, il credito spesso è solo teorico». In Ticino dunque, conferma l'avvocato, «vi è un’assenza in questi casi di una copertura assicurativa automatica e generalizzata. Per le strutture cantonali di accoglienza collettiva, solo gli eventuali danni all'inventario dei centri sono gestiti internamente dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), il che non giova al terzo danneggiato esterno alla struttura».








