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SVIZZERARilevazione di velocità con l'autocivetta, respinto il ricorso di un automobilista

11.06.24 - 16:52
La polizia lo ha aveva pizzicato a viaggiare a una velocità di 135 km/h su una distanza di 350 metri, poi a 145 km/h su 200 metri.
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Fonte ats
Rilevazione di velocità con l'autocivetta, respinto il ricorso di un automobilista
La polizia lo ha aveva pizzicato a viaggiare a una velocità di 135 km/h su una distanza di 350 metri, poi a 145 km/h su 200 metri.
L'automobilista si era appellato al Tribunale federale perché non riteneva sufficienti i 200 metri di distanza per una misurazione attendibile della velocità.

LOSANNA - Un automobilista bernese condannato per grave eccesso di velocità riteneva che la distanza percorsa dall'auto della polizia non fosse sufficiente a stabilire una rilevazione affidabile della velocità. Il Tribunale federale (TF) ha respinto il suo ricorso, come si evince da una sentenza pubblicata oggi.

Nel settembre 2019, il ricorrente era stato seguito a una velocità di 135 km/h su una distanza di 350 metri, poi a 145 km/h su 200 metri, da una auto civetta della polizia bernese. I fatti si erano svolti su una strada principale in cui il limite di velocità era di 80 km/h.

Dopo aver dedotto il margine di errore del tachimetro del veicolo della polizia e quello di tolleranza, il Tribunale ha stabilito che il veicolo incriminato viaggiava a una velocità di 122 km/h, ossia 42 km/h oltre il limite, sul secondo dei due tratti stradali summenzionati. Ed è proprio in relazione a quest'ultimo che l'automobilista si è appellato al TF, dopo che il Tribunale cantonale bernese gli aveva comminato una pena pecuniaria sospesa con la condizionale e una multa.

Nel suo ricorso, l'uomo ha sostenuto che una distanza di 200 metri non è sufficiente per una misurazione attendibile della velocità. Ha inoltre sottolineato che l'auto della polizia aveva accelerato per raggiungerlo e che la distanza tra i due veicoli era variata durante la rilevazione della velocità.

Nella sua sentenza resa nota oggi, il TF ha stabilito che l'interpretazione delle ordinanze sulle norme della circolazione stradale avanzata dal ricorrente è irrilevante. La Corte bernese si era sbagliata nel riferirsi a una disposizione che si applica alle misurazioni effettuate da un veicolo dotato di un tachigrafo, strumento che non era installato sulla vettura della polizia che ha rilevato i dati.

I giudici di Mon Repos hanno ricordato che nei casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio, il veicolo inseguitore può misurare la velocità seppur sprovvisto di dispositivo di misurazione. Spetta quindi alle autorità valutare se la velocità registrata e segnalata dagli agenti di polizia può essere accettata in base alle circostanze.

In questo caso, il Tribunale cantonale bernese aveva prestato particolare attenzione alla lunghezza del tratto di strada e aveva concluso che era sufficiente. A corroborare la decisione erano state anche le dichiarazioni degli agenti e le perizie contenute nel dossier. Il TF ha quindi confermato che il Tribunale cantonale ha giustamente accettato la velocità di 145 km/h del veicolo incriminato, prima di applicarne le deduzioni del caso.

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