Caso Zali, la politica può destituire un "ministro"?

La procedura può essere avviata quando un consigliere di Stato viene condannato definitivamente per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Non è uno strumento di sfiducia politica
BELLINZONA - Arriva la presa di posizione del Governo sulla bufera che ha travolto Claudio Zali: il consigliere di Stato leghista ha deciso di rinunciare temporaneamente, fino al termine degli accertamenti, alla responsabilità politica su Magistratura e Polizia cantonale. Una scelta accolta dall’Esecutivo, che assumerà la gestione del settore in questa fase transitoria attraverso la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
La decisione giunge mentre diverse forze politiche dell'emiciclo avevano auspicato (se non chiesto), in forme diverse, un passo indietro. ─ con i Verdi e Avanti con Ticino&Lavoro a chiedere almeno la rinuncia (o la revoca) del controllo politico su Polizia e Magistratura e l'MPS che, sottoscrivendo quanto già citato, ha aggiunto l'invito a «riflettere seriamente sulla prospettiva» delle dimissioni.
Ma il Gran Consiglio ha davvero il potere di destituire un consigliere di Stato? E se sì, come può farlo? Proviamo a capirlo.
Partiamo dalla domanda principale: si può destituire un consigliere di Stato?
In Ticino, come in altri sette cantoni, la risposta è sì. Con alcuni grossi ma. Perché una procedura di destituzione non è da intendersi come uno strumento di sfiducia politica, ma come un provvedimento eccezionale e disciplinato in modo molto circoscritto dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC).
In estrema sintesi, la procedura può essere avviata quando un "ministro", citando la Costituzione cantonale, risulta «condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica»; una definizione, quest'ultima, che lascia margini di interpretazione a chi è chiamato a valutare.
La procedura (art. 92 LGC) è promossa dall'Ufficio presidenziale, a cui spetta il compito di verificare se siano date o meno le condizioni per procedere. Quindi (art. 94 LGC), l'UP «non dà seguito alla procedura se accerta all'unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica» o «in caso contrario, comunica al Gran Consiglio l'apertura di una procedura di destituzione». A questo punto, il legislativo è chiamato a nominare (art. 95 LGC) una Commissione speciale formata da 7 membri e incaricata «di formulare un preavviso motivato» e il consigliere di Stato interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.
Infine, il parlamento decide (art. 96 LGC) se destituire il "ministro" votando a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, ossia la metà del plenum più uno. Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Anche il popolo può "licenziare" il Governo
Infine, in Ticino, la Costituzione riserva anche al popolo il potere di destituire il Consiglio di Stato. Servono quindicimila firme da raccogliere entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di revoca sul Foglio ufficiale. E la domanda di revoca ha dei limiti temporali e non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo che siano trascorsi tre anni dall’elezione integrale.




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