Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

La donna chiede la revoca del divieto di detenere animali, in vigore dal 2022. I chiarimenti dell'Ufficio del veterinario cantonale.
LUGANO - «È passato oltre un anno. E sto ancora aspettando una risposta».
A dirlo è una nostra lettrice, che dal 9 maggio dello scorso anno attende una risposta dall’Ufficio del veterinario cantonale (UVC): la donna vuole sapere se le sarà revocato il divieto di detenere animali. «Al momento, però - racconta a Tio - nessun riscontro. Solo silenzio».
L'assoluzione in appello
La richiesta è stata presentata dopo la sentenza della Corte d'appello e di revisione penale, che nel marzo 2025 ha prosciolto la donna dalle accuse. La vicenda risale al 28 febbraio 2022, quando l’UVC effettuò un controllo a sorpresa nell’abitazione dell’allevatrice, trovandovi 15 cani in condizioni igieniche inadeguate. Gli animali furono portati via quello stesso giorno.
Come emerge dalla sentenza, la donna era assente perché stava cercando una nuova casa. Aveva affidato gli animali a un conoscente, lasciandogli cibo, acqua, medicinali e indicazioni precise. La persona incaricata, però, secondo la sentenza, non rispettò gli accordi e ammise di aver lasciato i cani senza adeguata assistenza. Dopo una prima condanna da parte della pretura penale di Bellinzona per ripetuta infrazione alla Legge federale sulla protezione degli animali, commessa per negligenza, l’allevatrice è stata quindi prosciolta in appello da tutte le accuse.
La richiesta di tornare ad avere animali
Forte dell'assoluzione, la donna ha quindi chiesto, attraverso il proprio legale, la revoca del divieto di detenere animali, disposto dall’UVC nel 2022, poco dopo il controllo. Da allora, però, sostiene di non aver ricevuto alcuna risposta.
«Nel frattempo, un cane di mia proprietà è stato soppresso - racconta -. La veterinaria aveva promesso al mio legale di trasmettere la documentazione relativa all’autopsia, ma, per quanto mi risulta, quella documentazione non è mai arrivata. Altri cani, inoltre, sono stati dati in adozione prima che la mia posizione giudiziaria fosse definita. Oggi chiedo anche di sapere quale sia stato il destino degli animali che risultavano ancora ospitati in canile».
L'allevatrice: «Non cerco privilegi, ma risposte»
La donna precisa di «non cercare privilegi, ma risposte. Mi domando perché un cittadino debba essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, anche quando viene accusato di fatti dai quali viene poi prosciolto, mentre le istituzioni coinvolte possano, almeno apparentemente, sottrarsi alle richieste di chiarimento senza fornire riscontri».
La lettrice riferisce inoltre che, nel frattempo, è stata controllata anche l’abitazione della madre. «Mi chiedo per quale motivo: non ha attinenza con la mia vicenda. Non voglio sostituirmi alla giustizia né trarre conclusioni che spettano agli organi competenti. Voglio però sapere chi vigila sull’operato di queste istituzioni, a chi posso rivolgermi per ottenere risposte ufficiali e quali strumenti abbia un cittadino per far valere i propri diritti quando le richieste rimangono inevase per anni».
Per la donna, «l’importante è ottenere trasparenza, documenti e risposte sul destino dei miei animali e sul mio diritto di riottenere la licenza per la detenzione di animali. Perché la tutela degli animali e i diritti dei cittadini non possono fermarsi davanti al silenzio di chi è chiamato a operare in nome delle istituzioni».
I chiarimenti dell'Ufficio del veterinario cantonale
Contattato da Tio, l’UVC premette di non potersi pronunciare sulla vicenda: «Non può esprimersi sul caso concreto cui fanno riferimento le domande, né anticipare valutazioni o conclusioni relative a un procedimento tuttora pendente. Ciò sia per evidenti esigenze di imparzialità e correttezza procedurale, sia al fine di garantire il rispetto dei diritti delle parti interessate».
L’ufficio chiarisce però quali siano, in generale, i criteri per revocare un divieto di detenzione: «L’eventuale revoca di un divieto di detenzione di animali presuppone una nuova valutazione della situazione concreta da parte dell’autorità competente. In tale ambito devono essere considerate, in particolare, le circostanze che avevano determinato l’adozione del provvedimento, l’eventuale modifica delle condizioni che ne erano alla base e l’attuale capacità della persona interessata di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali. La valutazione deve fondarsi sulle circostanze attuali e sugli elementi oggettivamente disponibili all'autorità».
La differenza fra procedimento penale e amministrativo
Un punto centrale è la distinzione tra procedimento penale e amministrativo. Come spiega l’UVC, «Un’eventuale assoluzione penale non comporta, di per sé e automaticamente, la revoca di un provvedimento amministrativo adottato nell’ambito della protezione degli animali. I due procedimenti perseguono infatti finalità differenti e sono soggetti a presupposti e criteri di valutazione propri».
Questo non significa, tuttavia, che una decisione penale sia irrilevante: «Il suo contenuto, così come gli accertamenti e gli elementi di fatto sui quali essa si fonda, può essere preso in considerazione dall’autorità amministrativa nella misura in cui risulti pertinente per la propria valutazione».
Il divieto? «Non c'è una durata standard»
Quanto alla durata del provvedimento, l’UVC chiarisce che il divieto di detenzione non va considerato «come una sanzione avente necessariamente una durata standard e prestabilita. La sua durata è correlata alle circostanze che ne giustificano l’adozione e alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il provvedimento. Qualora tali condizioni vengano meno o la situazione muti in modo sostanziale, può essere esaminata l’eventuale revoca del divieto».
E se, al termine della procedura, l'autorità decidesse di mantenere il divieto? L'UVC precisa che, qualora «l’autorità competente ritenga che sussistano ancora i presupposti per il mantenimento del divieto, tale decisione deve essere adottata nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legislazione applicabile e deve essere adeguatamente motivata».
Contro una decisione amministrativa «è possibile avvalersi dei rimedi giuridici previsti dall’ordinamento, secondo le modalità, i termini e le autorità indicati nella decisione stessa. La persona interessata ha pertanto la possibilità di far valere le proprie ragioni e, se del caso, di impugnare il provvedimento mediante i rimedi di diritto previsti».



