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CANTONEUn'assoluzione nel nome della cronaca

17.09.20 - 14:54
La giudice della Pretura assolve un giornalista di tio/20minuti dall'accusa di aver fatto i nomi in un caso di nera
Tio/20minuti
Un'assoluzione nel nome della cronaca
La giudice della Pretura assolve un giornalista di tio/20minuti dall'accusa di aver fatto i nomi in un caso di nera
Il Procuratore generale contestava il reato di "pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete", ma l'avvocato Mattia Tonella è riuscito a dimostrare che la fonte dell'articolo non era l'autorità penale.

BELLINZONA - Un giornalista può divulgare fatti di dominio della rete, come nomi e fotografie, senza esporsi a perseguimento penale. Con una sentenza che segna un punto a favore dell’informazione al pubblico e non scontata perché a sostenere l’accusa c’era lo stesso Procuratore generale Andrea Pagani, la giudice Sonia Giamboni della Pretura penale ha assolto un collega di tio/20minuti. 

La cronaca dei fatti - Il giornalista aveva riferito la notizia della 22enne turista inglese trovata morta il 9 aprile 2019 in una stanza di un albergo a Muralto, indicando il nome della vittima e pubblicando alcune foto scaricate in rete, e per questo è stato condannato, con decreto di accusa, per il reato di pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete. La vicenda, che vedeva implicato il compagno germanico subito arrestato e tuttora in carcere, fece scorrere fiumi d’inchiostro. Ma soprattutto - già prima dell’articolo incriminato, grazie alle rivelazioni di alcuni media ticinesi sul presunto gioco erotico andato male - si era diffusa a macchia nella rete: nomi e foto della giovane coppia erano infatti stati resi pubblici il mattino dell’ 11 aprile 2019, due giorni dopo il ritrovamento del corpo, su decine di testate online europee e di oltre oceano. E furono presto dominio dei social, anche in Ticino. L’articolo sul nostro sito apparve lo stesso 11 aprile 2019, ma nel pomeriggio, ed è per quella pubblicazione che il collega era stato condannato dal Procuratore generale. Il collega si era poi opposto al decreto di accusa.

Il punto di vista del PG - In aula, durante il processo svoltosi a Bellinzona qualche settimana or sono, il Procuratore generale ha contestato la divulgazione del nome della vittima. A suo dire, la pubblicazione aveva cozzato contro l'articolo 74 del Codice di procedura penale, secondo cui l’identità nell’informazione al pubblico può essere fatta se, citiamo, “la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono". Per cui, sempre per il Procuratore generale, il giornalista andava condannato per il reato dell’art. 293 CP, ovvero per la “pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete”.

Gli argomenti della difesa -Di diverso avviso era stato il difensore del giornalista, l’avvocato Mattia Tonella dello studio Molo Avvocati, che dopo aver ripercorso la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel contesto del reato dell’art. 293 CP in ambito giornalistico, ha ricordato come il reato si configura nel caso della rivelazione di «tutte le indagini e i relativi fascicoli del procedimento preliminare, che in linea di principio sono segreti, salvo che non vengano fornite informazioni al riguardo». «È fondamentale - ha detto in aula Tonella - che le informazioni pubblicate derivino direttamente da un incarto penale. Nel caso in esame, la fonte di informazione del nome della vittima non era stata l’autorità penale, bensì tutti gli altri media europei, disponibili online a chiunque quei giorni digitasse in un qualsiasi motore di ricerca la sola parola “Muralto”». 

Segreto istruttorio o un segreto di Pulcinella? - Durante il processo il Procuratore generale Pagani ha sostenuto che: «I ticinesi leggono solo tio, ticinonews, cdt, regione e ticinolibero». Tralasciando la pervasività di Google e dei social. Una visione dell’informazione in rete che non ha convinto la Giudice. La cui sentenza di assoluzione, comunicata in questi giorni, poggia tuttavia soprattutto sul fatto che il Ministero pubblico non è riuscito a dimostrare che le informazioni svelate (nome e foto della vittima) sarebbero state ottenute da un documento istruttorio (verbale interrogatorio o altro). Ciò che evidentemente non era stato il caso, a differenza di altri articoli comparsi su testate ticinesi in quel periodo (e in parte ancora reperibili online).

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