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GIANFRANCO SCARDAMAGLIA

«L'importo andrebbe aggiornato, ma verso il basso»

Gianfranco Scardamaglia, coordinatore Movimento Papageno
Tipress
Fonte red
«L'importo andrebbe aggiornato, ma verso il basso»
Gianfranco Scardamaglia, coordinatore Movimento Papageno

Con la sua interrogazione al CdS la granconsigliera dei Verdi Giulia Petralli auspicherebbe un aumento del limite di 700 CHF dell'anticipo alimenti, «strumento fondamentale di sostegno alle famiglie monoparentali, quando il genitore tenuto al versamento dei contributi di mantenimento non adempie ai propri obblighi, il Cantone anticipa in tutto o in parte i contributi dovuti a favore dei figli minorenni».

Il Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni prevede che «l’importo dell’anticipo corrisponda al contributo di mantenimento stabilito da una decisione giudiziaria o da una convenzione omologata, fino a un importo massimo 700 franchi mensili per figlio».

Il limite massimo, secondo Petralli, «non risulta essere stato adeguato all’evoluzione del costo della vita negli ultimi anni (...) rendendo sempre più difficile per il genitore affidatario far fronte ai bisogni del minore con importi che potrebbero non riflettere più la realtà economica attuale», motivo per cui la GC chiede un aggiornamento (leggasi "aumento") dell'attuale importo massimo.

Con la Sentenza TF 5A_311/2019 (DTF 147 III 265) dell'11.11.2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito che le famigerate tabelle di Zurigo (da decenni applicate per decisione del Tribunale di Appello di Lugano) hanno un grado di astrazione elevato nella determinazione dei bisogni concreti dei figli in quanto prevedono delle cifre forfetarie, considerando i bisogni medi concreti di un bambino (secondo le diverse fasce d’età) e non i bisogni individuali del bambino in questione. Sono pertanto più indicati i criteri che derivano della Legge federale sull’esecuzione e fallimenti: un figlio fino a 10 anni, 400 CHF mensili, e dai 10 fino ai 18 anni, 600 CHF; per il genitore affidatario 1350 CHF e per l'altro 1200 CHF. Solo qualora i redditi dei due genitori fossero superiori ai fabbisogni vitali dei membri della famiglia in separazione, questa eccedenza verrebbe ripartita tra i due genitori e i figli. In tal modo, contrariamente a quanto avveniva con l'applicazione delle Tabelle di Zurigo, il contributo alimentare è stato sensibilmente ridotto. Lo stesso Tribunale federale con Sentenza TF 5A_384/2018 = DTF 144 III 481 del 21.9.2018 ha altresì sviluppato le seguenti linee direttive vincolanti per il genitore affidatario: un obbligo di lavorare al 50% dal momento dell’inizio della scuola dell’obbligo del figlio più piccolo, poi all’80% dal momento in cui inizia la scuola secondaria ed infine a tempo pieno quando il figlio compie il 16esimo anno di età. Il genitore affidatario si deve dunque attivare molto prima nel riprendere la sua attività professionale e contribuire ad aumentare le proprie finanze.

Si fa notare inoltre che in caso di custodia alternata tra i due genitori, il contributo alimentare dovuto da uno dei genitori si riduce ancora ulteriormente. 

Pertanto, se dal 2018 il genitore affidatario deve lavorare al 50% già dai 4 anni di età del minore (e non più solo dai 10) e dal 2020 sono state abolite le tabelle di Zurigo in tutta la Svizzera e applicate le inferiori tabelle LEF (Legge Esecuzione e fallimento), l'importo massimo di 700 CHF in vigore da diversi anni andrebbe sì aggiornato, ma verso il basso (importo massimo LEF di 600 CHF), anzichè aumentato, come richiesto a torto nella interrogazione della GC Petralli. Infatti, l'anticipo alimenti deve trattare tutti i figli in modo paritario e garantire loro unicamente il fabbisogno minimo, e non l'eventuale eccedenza (leggasi "tenore di vita") dello specifico nucleo familiare oramai sfaldato.

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