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SVIZZERA

Il lavoro ridotto non vale per le prostitute

Le straniere che lavorano come dipendenti di un club non hanno diritto all'indennità Covid-19
Archivio Tipress (immagine illustrativa)
Fonte ATS
Il lavoro ridotto non vale per le prostitute
Le straniere che lavorano come dipendenti di un club non hanno diritto all'indennità Covid-19
Lo ha stabilito il Tribunale federale, respingendo un ricorso inoltrato da un locale a luci rosse turgoviese rimasto chiuso dal 17 marzo al 5 giugno 2020
LOSANNA - Le prostitute straniere con attività a breve termine in Svizzera non hanno diritto all'indennità Covid per il lavoro a tempo ridotto. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) confermando la posizione dell'Ufficio del lavoro ...

LOSANNA - Le prostitute straniere con attività a breve termine in Svizzera non hanno diritto all'indennità Covid per il lavoro a tempo ridotto. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) confermando la posizione dell'Ufficio del lavoro di Turgovia, che ha respinto il ricorso di un club erotico.

Il locale a luci rosse, rimasto chiuso dal 17 marzo al 5 giugno del 2020, nel mese di aprile aveva inviato un preavviso per lo strumento del lavoro a tempo ridotto per trenta dipendenti.

L'ufficio cantonale dell'economia e del lavoro (AWA) ha respinto la richiesta, considerando che non ci fosse un vero e proprio contratto di lavoro tra il gestore del club e le lavoratrici del sesso. Queste ultime possono decidere dove, quali e in che misura vogliano fornire le loro prestazioni sessuali. Il club non può obbligarle ad accettare clienti; lavorano praticamente su chiamata.

Nell'ordinanza Covid-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale ha introdotto delle semplificazioni nell'ambito dell'indennizzo del lavoro a tempo ridotto. Nel caso di coloro che operano su chiamata, una delle condizioni per avere diritto all'indennità è che abbiano lavorato per almeno sei mesi nell'azienda che presenta la domanda. La perdita di reddito viene poi calcolata sulla base degli ultimi sei o dodici mesi.

Queste condizioni non sono però soddisfatte nel caso delle lavoratrici del sesso straniere dell'area UE/AELS, che - in base alla cosiddetta Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata - possono rimanere in Svizzera solo per un massimo di quattro mesi all'anno, sottolinea la prima Corte di diritto sociale, con sede a Lucerna.

Inoltre, lo scopo rilevante dell'ordinanza non è quello di coprire la perdita di fatturato di un'azienda, ma di preservare i posti di lavoro. E poiché sono i clienti, e non il club erotico, a pagare le lavoratrici del sesso, il compenso per il lavoro a tempo ridotto avrebbe beneficiato solo il club a luci rosse, in contrasto con l'obiettivo dell'ordinanza.

Per tutti questi motivi il TF ha bocciato il ricorso accolto dal tribunale amministrativo turgoviese.

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