LUGANO
Caso Socedil, mancano gli indizi. Aili e Salinetti scagionati

Tipress / Gabriele Putzu
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Caso Socedil, mancano gli indizi. Aili e Salinetti scagionati
Caso Socedil, mancano gli indizi. Aili e Salinetti scagionati
VIGANELLO - E' stato abbandonato il procedimento penale a carico di Bruno Aili e Francesco Salinetti, i due responsabili titolari della SOCEDIL SA, ditta edile con sede in via Trevano 3,9 balzata agli onori della crona...
VIGANELLO - E' stato abbandonato il procedimento penale a carico di Bruno Aili e Francesco Salinetti, i due responsabili titolari della SOCEDIL SA, ditta edile con sede in via Trevano 3,9 balzata agli onori della cronaca un paio di anni fa. Nei confronti dei due responsabili il Ministero Pubblico aveva promosso, il 30 giugno 2006, l'accusa di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, falsità in documenti, favori concessi a un creditore e appropriazione indebita di trattenute salariali.
L' accusa di bancarotta fraudolenta e di diminuzione degli attivi,
in relazione all'ipotesi di aver diminuito gli attivi della società, distraendo a proprio indebito profitto ricavi spettanti alla società,
è stata abbandonata perché l'inchiesta formale non ha permesso di raccogliere sufficienti indizi a sostegno.
Neppure ha trovato sufficienti riscontri l' ipotesi di falso in bilancio.
In data 4 giugno 2008 la Pretura del Distretto di Lugano ha omologato il concordato e revocato il fallimento.
Il soddisfacimento integrale dei creditori di prima e seconda classe e il versamento di un dividendo del 25% ai creditori di terza classe è avvenuto, in parte, anche mediante messa a disposizione di consistenti attivi degli accusati, posti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta e di cui l'inchiesta non ha accertato la provenienza illecita.
Gli accusati hanno quindi compiuto particolari sforzi economici, che hanno facilitato la conclusione del concordato
, così come previsto dall'art. 171 cpv. 2 CP. Questo disposto di legge giustifica l'abbandono del procedimento penale anche quando, come in concreto, il concordato è stato raggiunto sotto la pressione del procedimento medesimo, e ciò ancorché in corso di inchiesta siano emersi elementi concreti per l'ipotesi di cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 cifra 1 CP.
Gli oneri sociali (contributi AVS e LPP) sono stati integralmente soddisfatti con il concordato,
trattandosi di crediti privilegiati di prima e seconda classe. I reati di violazione dell'art. 87 cpv. 3 LAVS e dell'art. 76 cpv. 3 LPP sono stati abbandonati perché non vi è stata distrazione dei contributi, non disponendo la società di sufficienti liquidità per far fronte al pagamento al momento della scadenza.
L'accusa di violazione dell'art. 85 LIVA è stata abbandonata
per l'avvenuta accettazione del concordato da parte della Divisione IVA.
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