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VAUDTallona a 100 km/h un veicolo e telefona: «Infrazione grave»

12.05.21 - 12:58
Respinto il ricorso di un uomo a cui è stata ritirata la patente per tre mesi.
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Fonte ats
Tallona a 100 km/h un veicolo e telefona: «Infrazione grave»
Respinto il ricorso di un uomo a cui è stata ritirata la patente per tre mesi.
L'automobilista aveva messo in dubbio la distanza stimata dalla polizia quando è stato informato che rischiava una sospensione della patente per tre mesi per grave infrazione.

LOSANNA  - Tallonare il veicolo che circola davanti a 100 km/h in una galleria autostradale e telefonare tenendo il cellulare in mano, è una infrazione grave: il Tribunale federale (TF) respinge il ricorso di un automobilista cui è stata ritirata la patente per tre mesi.

Nell'ottobre 2017, il ricorrente era stato condannato a pagare una multa di 400 franchi in quanto la polizia aveva constatato che aveva viaggiato a 10 metri di distanza dalla vettura che lo precedeva almeno per 400 metri sulla corsia di sorpasso in una galleria della A5 nel cantone di Neuchâtel; il tutto mentre telefonava senza utilizzare un cosiddetto dispositivo "mani libere". Inoltre non aveva messo la freccia per due volte dopo essere uscito dall'autostrada.

L'automobilista non aveva contestato la multa nella procedura semplificata. Aveva però messo in dubbio la distanza stimata dalla polizia quando è stato informato che rischiava una sospensione della patente per tre mesi per grave infrazione. Quando questa misura è stata annunciata, ha fatto ricorso, contestando sia la distanza che la grave negligenza.

Nessun mezzo tecnico

Il TF respinge le argomentazioni dell'automobilista in una sentenza pubblicata oggi. Il ricorrente non può affermare "perentoriamente" che le constatazioni degli agenti non sono affidabili in quanto non basate su mezzi tecnici. L'uso di questi ultimi per valutare la distanza non è richiesto dalla legge.

Inoltre la prima Corte di diritto pubblico sottolinea che il tribunale di Neuchâtel ha applicato ipotesi favorevoli al ricorrente. Per determinare il tempo di reazione a disposizione ha dedotto il margine di 15 km/h applicato alle misurazioni da auto sprovvista di tachimetro calibrato e ha fissato la velocità a 85 km/h invece di 100 km/h. Ha anche preso in considerazione una distanza di 15 metri invece di 10.

I giudici hanno quindi concluso che il ricorrente aveva a disposizione 0,6 secondi per fermarsi. Anche se non esistono regole assolute per definire la distanza sufficiente per fermarsi, la regola dei due secondi o della "metà del tachimetro"(equivalente a un intervallo di 1,8 secondi) è ammessa dalla giurisprudenza.

Nel caso in questione, il ricorrente viaggiava a 100 km/h a una distanza di 10 metri, cioè un intervallo di 0,36 secondi. Anche tenendo conto delle ipotesi più favorevoli, che portano tale valore a 0,6 secondi, questo è lontano dal minimo riconosciuto. Il TF conclude che i fatti rilevano chiaramente una grave negligenza. (sentenza 1C_474/2020 del 19 aprile 2021)

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