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SVIZZERA

Spese di cura dei pazienti italiani, le precisazioni dell'UFAS

In una presa di posizione odierna, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha voluto chiarire quale sia la prassi per chi subisce un infortunio (non professionale) in Svizzera e che ha diritto all'assistenza medica negli ospedali elvetici.
afp
Fonte ats
Spese di cura dei pazienti italiani, le precisazioni dell'UFAS
In una presa di posizione odierna, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha voluto chiarire quale sia la prassi per chi subisce un infortunio (non professionale) in Svizzera e che ha diritto all'assistenza medica negli ospedali elvetici.

BERNA - Le spese di cura per assicurati di uno Stato dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che si sono infortunati in Svizzera sono disbrigate nella Confederazione e rimborsate a titolo provvisorio al fornitore di prestazioni elvetico (ad esempio l'ospedale). In seguito vengono fatturate all'assicuratore malattie estero competente, non alla persona interessata. Quest'ultima riceve semplicemente una fattura per controllo.

In una presa di posizione odierna, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha voluto così precisare quale sia la prassi per chi subisce un infortunio (non professionale) in Svizzera e che ha diritto all'assistenza medica negli ospedali elvetici, dopo le dichiarazioni da parte italiana di non voler pagare «né ora, né mai» le fatture dei pazienti della vicina Penisola che sono stati ricoverati in Svizzera dopo la tragedia di Crans-Montana (VS).

Secondo l'UFAS, la stessa prassi vige nel caso contrario, vale a dire se una persona assicurata in Svizzera subisce un infortunio o è sottoposta a cure in un ospedale in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

Questa assistenza reciproca in materia di prestazioni agevola la libera circolazione delle persone e vale a livello europeo in tutti gli Stati dell'UE e dell'AELS. L'assistenza reciproca in materia di prestazioni è sancita nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e si fonda sul regolamento (CE) n. 883/2004, precisa ancora l'UFAS.

L'Ufficio federale sottolinea come le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si applichino anche alle vittime del rogo di Crans-Montana.

Inoltre, spiega ancora l'UFAS, la copertura delle spese per l'assistenza medica alle vittime del rogo di Crans-Montana è garantita a prescindere dall'esito degli accertamenti in corso per stabilire le responsabilità. La questione delle eventuali responsabilità penali e dei relativi titolari è oggetto dell'indagine penale in fase di svolgimento. Queste procedure non sono ancora concluse, conclude la presa di posizione dell'UFAS.

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