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SVIZZERABadanti, nuovo contratto normale di lavoro

29.06.18 - 15:57
I Cantoni dovranno verificare il recepimento di queste disposizioni nazionali nei loro contratti normali di lavoro e decidere come procedere
Badanti, nuovo contratto normale di lavoro
I Cantoni dovranno verificare il recepimento di queste disposizioni nazionali nei loro contratti normali di lavoro e decidere come procedere

BERNA - I lavoratori che prestano servizi di economia domestica 24 ore su 24 a una persone debilitata - i cosiddetti badanti - beneficeranno di condizioni di lavoro uniformi a livello nazionale. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha proposto un contratto normale di lavoro (CNL).

Sviluppato in collaborazione con i Cantoni, il CNL, pubblicato oggi sul sito internet della SECO, è stato sottoposto alle cerchie interessate. I Cantoni dovranno ora verificare il recepimento di queste disposizioni nei loro contratti normali di lavoro e decidere come procedere. Tra un anno verrà fatto il punto della situazione.

In base al nuovo CNL, i badanti che vivono nella stessa economia domestica privata delle persone assistite hanno in particolare diritto a a una camera singola chiudibile e sufficientemente ammobiliata (con, tra l'altro, letto, tavolo, sedia e armadio). Va anche loro garantito un accesso illimitato e gratuito a internet.

L'orario di lavoro settimanale ammonta a 44 ore. Per il suo calcolo conta solo il periodo attivo, escluse le ore di presenza e le pause. Queste ultime devono essere di almeno 2 ore al giorno. Durante il periodo notturno - tra le 23 e le 6 - non può inoltre venir pianificato alcun lavoro attivo.

Il badante deve inoltre beneficiare ogni settimana di una giornata intera (24 ore) di congedo e un'altra mezza giornata (8 ore). Questo tempo non può essere spostato o accordato in forma cumulata.

Il salario minimo per i lavoratori non qualificati ammonta a 18,90 franchi all'ora, che sale a 20,75 se hanno almeno quattro anni di esperienza professionale. Per i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) la paga oraria è di 22,75 franchi.

Il CNL prevede anche delle remunerazioni minime per il periodo di presenza (tra 5 e 10 franchi all'ora). I lavoratori sono sottoposti alle assicurazioni sociali svizzere e assoggettati all'obbligo di contribuzione che vanno versati dal datore di lavoro.

Da notare infine che le spese per il primo viaggio dal domicilio al luogo di lavoro sono a carico del datore di lavoro e non possono essere dedotte dallo stipendio. Dal salario del badante possono invece essere dedotte le spese per vitto e alloggio effettivamente erogati fino a un massimo di 33 franchi al giorno (o 990 al mese).

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