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SVIZZERA

Nessuna conseguenza penale per chi non si vaccina

L'esame della revisione parziale della legge sulle epidemie non è ancora concluso
Depositphotos (Ischukigor)
Fonte Ats
Nessuna conseguenza penale per chi non si vaccina
L'esame della revisione parziale della legge sulle epidemie non è ancora concluso

BERNA - Nessuno può essere vaccinato contro la sua volontà e l'inosservanza di un eventuale obbligo di immunizzarsi non deve sfociare in procedure penali, né a livello federale né cantonale.

Sono alcune delle decisioni di principio adottate dalla Commissione della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) durante l'esame - non ancora concluso - della revisione parziale della legge sulle epidemie.

Attualmente, stando a una nota odierna dei servizi parlamentari, il diritto vigente prevede già che, nella situazione particolare o straordinaria, il Consiglio federale possa dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività (anche ai Cantoni è attribuita tale facoltà se esiste un pericolo considerevole).

Benché queste due disposizioni non vengano toccate nell'attuale revisione parziale, la commissione vuole precisare nella legge la norma riguardante un eventuale obbligo vaccinale affinché l'obbligo vaccinale possa essere ordinato «soltanto se provvedimenti meno incisivi non sono sufficienti o idonei». Questo principio è già valido oggi, ma l'obiettivo è quello di sancirlo esplicitamente nella legge.

Sempre all’unanimità, la CSSS-S intende precisare che l’obbligo vaccinale deve essere limitato nel tempo e che devono essere previste eccezioni per coloro che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare. Inoltre si vuole precisare che la vaccinazione non può essere imposta con forme di coercizione fisica. Iscrivendo nella legge questi elementi attualmente menzionati dell’ordinanza sulle epidemie, la commissione desidera regolare in modo più trasparente i limiti dell’obbligo vaccinale.

Con 8 voti a 5, la CSSS-S propone inoltre che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale non possa avere conseguenze penali, né a livello federale né a livello cantonale. In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale rimangono possibili, tra l’altro, provvedimenti nei confronti di singole persone, come l’obbligo d’indossare la mascherina o conseguenze a livello di diritto del personale, ad esempio l’assegnazione temporanea a un’altra attività che non comporti il contatto con persone vulnerabili.

In vista della prosecuzione dell’esame in una delle sue prossime sedute, la CSSS-S ha nel frattempo incaricato l’Amministrazione di procedere tra l’altro ad accertamenti sugli aiuti finanziari previsti.

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