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CANTONEArgo 1: «Il CdT ha violato la Dichiarazione dei diritti e dei doveri del giornalista»

30.08.18 - 14:54
Il Consiglio svizzero della Stampa ha accolto i reclami del sindacato Unia dopo la pubblicazione di nomi e circostanze attinenti alla sfera privata di due ex dipendenti della società di sicurezza
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Argo 1: «Il CdT ha violato la Dichiarazione dei diritti e dei doveri del giornalista»
Il Consiglio svizzero della Stampa ha accolto i reclami del sindacato Unia dopo la pubblicazione di nomi e circostanze attinenti alla sfera privata di due ex dipendenti della società di sicurezza

LUGANO - Il Consiglio svizzero della Stampa, accogliendo i reclami presentati dal sindacato Unia e da altri ricorrenti, ha confermato che il Corriere del Ticino ha violato più disposizioni della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista e delle relative Direttive, pubblicando nell’ottobre 2017 nomi e circostanze attinenti alla sfera privata di due ex dipendenti della società di sicurezza Argo 1. Questi, ricordiamo, si erano rivolti a Unia per denunciare mancati versamenti salariali e altre irregolarità ed erano stati sostenuti e incoraggiati dallo stesso sindacato a rendere testimonianza presso Ministero pubblico. «Per questo - sottolinea Unia in un comunicato odierno - sono stati accusati dal quotidiano di aver agito come “infiltrati”, cioè di avere avuto da Unia l’incarico di spiare l’impresa per cui lavoravano».

La posizione del Consiglio della Stampa - «Un addebito falso e grave a sostegno del quale il Cdt non è stato in grado di offrire alcuna prova», afferma il Consiglio della Stampa rilevando il «mancato rispetto della verità» e rimproverandogli di essere venuto meno al «dovere di ascolto in caso di addebiti gravi», non avendo «neppure tentato di sentire uno di loro o tutti e due prima di pubblicare accuse gravi nei loro confronti, citarli per nome» e, in un caso, segnalando fatti privati che nulla avevano a che fare con la vicenda Argo 1.

Il Consiglio della Stampa ha infine sentenziato, confermando le motivazioni del ricorso di Unia, che la menzione del nome di uno dei testimoni è da ritenersi illecita in quanto non era dato «un interesse prevalente alla pubblicazione».

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