Multati per aver mangiato due gipfel. Ma è così anche in Italia?

Ha fatto discutere il caso dello svizzero che, dopo aver fatto la spesa in Germania, è stato sanzionato all'atto di richiedere la ricevuta per il rimborso dell’IVA. Ecco cosa accadrebbe se fosse rientrato dall'Italia.
LUGANO - Multato per aver mangiato due gipfel. Ha certamente dato spazio ad ampie discussioni la notizia dello svizzero che, concesso ai figli di cibarsi di due cornetti comprati in Germania, si è poi scontrato con dei problemi all'atto di assolvere le procedure per ottenere la ricevuta utile al rimborso dell'IVA.
Notata l’incongruenza tra la merce dichiarata e quella effettivamente presente, il funzionario doganale non solo non aveva concesso il documento, ma aveva sanzionato il genitore.
Nel “cornetti gate”, d'altra parte, potrebbe cadere chiunque vada a fare la spesa oltre confine. Per vederci chiaro abbiamo interpellato gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
«I viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea - ci viene spiegato -, possano acquistare merci ad uso personale o familiare, trasportate nei bagagli personali, beneficiando della restituzione dell’IVA italiana pagata su quelle merci».
«Dal 1° febbraio 2024 - viene precisato -, la spesa minima di ogni fattura per usufruire di questo meccanismo, è di 70 euro (prima era 154,94 euro), e le merci devono abbandonare il territorio dell’Unione europea entro tre mesi dalla data di emissione della fattura».
Per ottenere la restituzione dell'IVA, come noto, bisogna presentare alla dogana di uscita la spesa accompagnata da fattura e documento di riconoscimento. Qui la puntualizzazione in riferimento al caso dei gipfel: «I beni devono essere nuovi per una ragione fiscale e doganale. Se il bene venisse presentato al controllo “già utilizzato”, perderebbe la sua connotazione di merce destinata ad essere “immessa in consumo” in un Paese estero».
Vale anche per i prodotti alimentari, come nel caso dello svizzero in trasferta in Germania. «È evidente che la consumazione dei prodotti dolciari fatturati con il tax free, non poteva avvenire prima del passaggio alla dogana di uscita dall’UE, verso la Svizzera».
Per le regole valide in Italia, «in caso di discordanza tra la merce indicata in fattura e la merce esibita dal Transitante, il Funzionario doganale è tenuto a non validare l’uscita delle merci dall’UE (perciò sulla fattura, anche se sono compresi altri articoli che sarebbero conformi, non viene apposto il “visto uscire”), con conseguente perdita del diritto al rimborso IVA». Insomma, niente multa, ma niente risparmio.



