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CANTONEIl Comune l'ha ritenuta idonea a rivestire la divisa, il Cantone invece no

25.03.22 - 06:00
Metro di giudizio opposto tra le autorità sul caso di un'agente condannata quattro anni fa per truffa
Tipress
Il Comune l'ha ritenuta idonea a rivestire la divisa, il Cantone invece no
Metro di giudizio opposto tra le autorità sul caso di un'agente condannata quattro anni fa per truffa
Il Tribunale amministrativo dà ragione al Consiglio di Stato che si era opposto al ritorno della donna nei ranghi della Polizia cantonale. Un corpo intercomunale le ha invece offerto una seconda possibilità

BELLINZONA - Idonea a indossare la divisa della comunale, ma non quella della Polizia cantonale. O, detto altrimenti, quanto tempo deve passare perché un agente, che ha subito una condanna penale, possa di nuovo ambire ad indossare la divisa? Per lo stesso reato, Cantone e Comuni sembrano applicare un metro di giudizio differente.

La doppia candidatura - Lo scorso settembre un Corpo intercomunale di polizia del Sottoceneri ha infatti assunto una donna, già gendarme della Polizia cantonale, che nel 2018 aveva dato le dimissioni dopo essere stata condannata a una pena pecuniaria di 50 aliquote, sospesa per due anni, per truffa alle assicurazioni. Trascorsi i due anni e con la fedina penale tornata pulita, la stessa persona, nel novembre 2020, aveva partecipato a un concorso per rientrare agli ordini di Cocchi, ma la sua candidatura non è stata presa in considerazione dal Consiglio di Stato che ha ritenuto la condanna incompatibile con la funzione di agente di polizia.

Le attenuanti - La poliziotta non si è però arresa e ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di annullare la decisione del Governo. Lo scorso 21 ottobre, ma la sentenza è stata resa pubblica solo in questi giorni, il Tram ha però respinto il suo ricorso. Secondo la donna l’autorità di nomina avrebbe dovuto considerare le circostanze che hanno originato la sanzione: «La stessa - ha spiegato la ricorrente al tribunale - si sarebbe trovata coinvolta suo malgrado nella vicenda penale, essendosi ingenuamente fidata di un amico assicuratore che l’avrebbe ingannata. In aggiunta, dall’unica condanna a suo carico sono passati ben due anni». Secondo l’insorgente «sono inoltre noti altri casi di agenti di polizia tuttora in servizio malgrado siano stati sanzionati penalmente».

«Situazioni differenti» - La questione sottoposta al Tram è dunque se la candidata sia stata a torto o a ragione esclusa dal concorso a causa della condanna penale inflittale nel 2018. Nella sua sentenza il giudice rigetta uno degli argomenti, spiegando che «un conto è determinarsi su un eventuale provvedimento nei confronti di un agente già alle dipendenze del datore di lavoro, un altro pronunciarsi sull’ammissione di un candidato a un concorso, con cui lo Stato non ha ancora (o non ha più) alcuna relazione di impiego. Le due situazioni sono differenti e non implicano forzatamente lo stesso trattamento».

L'ombra della condanna - A pesare nel giudizio del Governo è stato però l’apprezzamento del precedente penale. Un valutazione che il Tram non ha sconfessato: «Non si può rimproverare - scrive il giudice - all’autorità di nomina di non essersi chinata sui contorni della vicenda e in particolare sull’asserita innocenza della ricorrente. I tentativi della stessa di minimizzare l’accaduto si scontrano infatti con una condanna definitiva a una sanzione tutto sommato di una certa importanza». Secondo il Tram, «dati gli interessi pubblici in gioco, non appare fuori luogo né sproporzionato valutare con un certo rigore le condizioni di integrità poste dal bando di concorso». Il giudice rimarca inoltre come, sebbene sia trascorso il periodo di sospensione della pena, «la condanna può ancora essere ritenuta recente». 

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