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«Gli affitti devono essere pagati»

La Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria: "Il coronavirus non giustifica una riduzione della pigione"
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«Gli affitti devono essere pagati»
La Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria: "Il coronavirus non giustifica una riduzione della pigione"
LUGANO - Gli affitti devono essere pagati e i contratti di locazione non verranno a decadere. Parla chiaro la Camera ticinese dell'economia fondaria che oggi, attraverso una nota stampa, ricorda a tutti che il "Coronavirus non costituisce un difetto ...

LUGANO - Gli affitti devono essere pagati e i contratti di locazione non verranno a decadere. Parla chiaro la Camera ticinese dell'economia fondaria che oggi, attraverso una nota stampa, ricorda a tutti che il "Coronavirus non costituisce un difetto dell'ente locato e non giustifica quindi una riduzione della pigione". L'affitto dunque deve essere pagato integralmente  e i "locatori sono nondimeno invitati a dare prova di solidarietà e a verificare se vi sia margine per andare incontro ai loro inquilini". 

Si ricorda che la Confederazione ha concesso alle aziende la possibilità di fare capo a crediti transitori affinché dispongano della liquidità necessaria a coprire i loro costi fissi correnti, malgrado le perdite di fatturato dovute al Coronavirus.

La Camera ticinese dell'economia fondaria ricorda inoltre, richiamandosi all'ordinanaza federale, "i traslochi rimangono possibili e vanno di regola eseguiti. Le ditte traslocatrici dovranno però osservare le regole di igiene accresciuta e di distanza sociale, ed evitare di entrare in contatto con i clienti. In caso di problemi particolari, le parti sono senz'altro invitate a trovare accordi".

Il Governo ha già adottato l'Ordinanza "Covid-19 locazione e affitto" che apporta un'importante modifica alla procedura ex art. 257d CO applicabile in caso di mancato pagamento della pigione: per le pigioni che scadono nel periodo dal 13 marzo al 31 maggio, il termine assegnato con la diffida di pagamento, pena la disdetta anticipata, viene prolungato da 30 a 90 giorni, sia per i locali commerciali che abitativi; per camere ammobiliate e posteggi locati singolarmente, da 10 a 30 giorni. Per i contratti di affitto (non di locazione) il termine viene prolungato da 60 a 120 giorni.

 

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