I valori di stima degli immobili corrispondono al valore venale?
BELLINZONA - Nell’ultimo bollettino edito dal Centro di competenze tributarie della SUPSI sono apparsi due interessanti e pertinenti contributi di politica fiscale. Il primo di Samuele Vorpe (Responsabile del Centrro medesimo) ed il secondo del Prof. Marco Bernasconi docente nella facoltà di diritto dell’Università di Lucerna.
L’articolo di Samuele Vorpe, almeno indirettamente, rileva che il valore di stima degli immobili nel Canton Ticino potrebbe essere inferiore al valore venale. Il prof. Bernasconi riprendendo queste conclusioni introduce una riflessione sul principio della parita di trattamento che è uno dei fondamenti essenziali della fiscalita dello Stato federale svizzero e dei Cantoni. A questo proposito è citata la posizione più volte confermata dal Tribunale Federale, sulla base dell’articolo 4 della Costituzione federale del 1874, in vigore sino alla fine del 1999 (ora articolo 8 Cost.), il quale afferma che contribuenti che dispongono delle stesso reddito o della stessa sostanza devono sottostare alla medesima imposizione sulla base del principio dell’eguaglianza; eccezioni sono possibili soltanto quando derivano da principi giustificabili. M
Paolo Sanvido, Deputato al Gran Consiglio della Lega dei Ticinesi a tal proposito chiede nella sua interrogazione al Consiglio di Stato:
1. Ritiene il Consiglio di Stato che il metodo di calcolo del valore di stima degli immobili nel Cantone Ticino è, almeno in molti casi, contrario all’articolo 15 Lst che prevede la sua valutazione in base al valore venale?
2. Ritiene il Consiglio di Stato che tale metodo é contrario anche all’articolo 14 LAID che stabilisce l’obbligo per i Cantoni di valutare la sostanza in base al valore venale?
3. Ritiene il Consiglio di Stato ancora valida la sua impostazione che attenua l’imposizione dei valori immobiliari in rapporto ai valori mobiliari?
4. Il prelievo sulla sostanza delle persone fisiche operato dal Cantone Ticino e tra i più elevati della Svizzera e quindi non suscita alcuna attrattività. Ritiene il Consiglio di Stato che sia proponibile un’attenuazione dell’imposta sulla sostanza, che consentirebbe al Cantone Ticino di essere più concorrenziale; compensando il minor gettito derivante da un’eventuale attenuazione dell’imposta sulla sostanza con l’aumento dell’imposta attraverso l’adeguamento del valore delle stime sulla base dei citati articoli 15 Lst e 14 LAID?




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