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CANTONEUn'iniziativa per salvaguardare i diritti del paziente

18.10.20 - 11:39
A chiederne la promozione, nel settore sociosanitario sussidiato, è Raoul Ghisletta assieme ad altri firmatari.
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Un'iniziativa per salvaguardare i diritti del paziente
A chiederne la promozione, nel settore sociosanitario sussidiato, è Raoul Ghisletta assieme ad altri firmatari.

BELLINZONA - Introdurre la base legale per la creazione di un organo di mediazione e promozione dei diritti del/della paziente, residente e utente nel settore sociosanitario. È quanto chiede un'iniziativa parlamentare generica presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari*. 

La proposta di legge - I cardini dell’iniziativa parlamentare, che richiede una legge istituente l’organo di mediazione e promozione dei diritti del/della paziente, residente e utente nel settore sociosanitario sussidiato, sono i seguenti:

    1. L’organo di mediazione e promozione dei diritti è nominato dal Gran Consiglio per la durata di 4 anni rinnovabili e deve essere un/una avvocato/a indipendente dall’amministrazione cantonale e senza conflitti di interesse con gli enti sociosanitari; possono essere nominati supplenti.
    2. Possono rivolgersi all’organo i pazienti e i loro parenti.
    3. I costi dell’organo sono assunti dal Cantone e le procedure sono gratuite per i pazienti.
    4. L’organo può trattare i reclami contro i fornitori di prestazione sociosanitari sussidiati dal Canton Ticino: in particolare ospedali, cliniche, OSC, case anziani, servizi d’assistenza e cura a domicilio, servizi d’appoggio, servizi ambulanza, istituzioni/servizi socioeducativi per invalidi e minorenni.
    5. L’organo non può occuparsi di conflitti privati che sorgono tra pazienti e con i loro parenti.
    6. L’organo non può occuparsi di questioni relative alle assicurazioni dei pazienti.
    7. L’organo non può occuparsi di conflitti di lavoro.
    8. L’organo procede nel rispetto della legge sulla protezione dei dati: se necessario, deve ricevere il consenso del richiedente prima d’agire.
    9. L’organo è tenuto al segreto d’ufficio e professionale.
    10. L’organo può procedere di propria iniziativa o per il tramite dell’autorità di vigilanza sanitaria alla richiesta di informazioni e di rapporti, come pure a sopralluoghi, se ritiene vi siano malfunzionamenti, come pure violazioni del diritto e dei principi di equità; in tal caso dà la possibilità all’ente toccato di esprimersi.
    11. Compiti dell’organo sono in particolare:
      1. raccogliere le domande, le preoccupazioni e i reclami
      2. chiarire i malintesi
      3. chiarire la disponibilità al dialogo
      4. chiedere gli incarti relativi alle cure e alla presa a carico
      5. fornire al richiedente le prime informazioni sulla situazione giuridica
      6. fornire al richiedente informazioni sul sistema sociosanitario nel Canton Ticino
      7. fare da intermediario e mediare tra le parti
      8. informare il Consiglio di Stato, quando sono necessarie misure esecutive
      9. se l’interesse pubblico lo esige, informare il Gran Consiglio, quando sono necessarie provvedimenti di alta vigilanza, raccomandazioni pubbliche o misure legislative.

*Raoul Ghisletta, Massimiliano Ay, Tamara Merlo, Maristella Patuzzi, Matteo Quadranti, Nicola Schönenberger, Fabrizio Sirica

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