TCS: attenzione alle zone a traffico limitato (ZTL)

LUGANO - Arriva dal Touring Club Svizzero l'avvertimento a chi transita spesso per le strade italiane. Sono infatti parecchi gli automobilisti svizzeri che si rivolgono agli uffici della Protezione giuridica ASSISTA SA per cercare di far opposizione a contravvenzioni ricevute, a loro insaputa, in Italia.
Attenzione alle ZTL - Fra le più correnti ci sono quelle per l’entrata nelle Zone a Traffico limitato (ZTL) senza aver chiesto e pagato il permesso. Un caso: un turista del Canton Vaud decide di visitare Pisa e nell’intento di posteggiare in centro la sua auto, entra per tre volte, in brevissimo tempo, in una ZTL. Al suo rientro in Svizzera gli sono recapitate tre multe! Chiede quindi ad ASSISTA SA di far ricorso adducendo questi motivi: non conoscevo la città, ho fatto molta attenzione, ma la zona non era segnalata e non ho visto cartelli che indicavano che era proibito circolare senza autorizzazione elettronica, questo è un ignobile sistema per far cassetta a scapito dei turisti, sono d’accordo di pagare una multa, ma non le altre due.
L'articolo 7 del nuovo Codice della strada italiano attribuisce ai Comuni la possibilità di gestire e disciplinare la circolazione stradale all’interno de proprio territorio e, con semplice ordinanza, limitare, completamente o in parte, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi legati all'inquinamento, al fine di tutelare il patrimonio artistico, naturale e ambientale. In questo contesto normativo sono fissate tutte le disposizioni che riguardano la creazione di Zone a traffico limitato.
Pagare il pedaggio - Molti centri storici delle città italiane sono soggetti a restrizioni di circolazione e di sosta. Gli automobilisti non residenti nella ZTL, per accedervi devono possedere un’autorizzazione, da richiedere all’autorità preposta, e pagare di regola il pedaggio richiesto. La ZTL è delimitata da una serie di “porte di accesso” che, oltre ad essere segnalate da appositi cartelli, sono controllate da impianti telematici che rilevano automaticamente le targhe di tutti i veicoli che vi transitano.
Meglio informarsi prima - Il TCS invita a consultare il sito www.ztl.it, prima di mettersi in viaggio, per conoscere preventivamente le “Zone a traffico limitato” e le condizioni per accedervi di ogni città italiana. Il turista che visita questi centri storici ed è obbligato di transitare all’interno di una ZTL per raggiungere una struttura alberghiera - passando così attraverso le porte telematiche - può usufruire di un permesso di accesso temporaneo. Per ottenerlo dovrà comunicare il suo numero di targa all’albergatore che provvederà a trasmetterlo per via telematica agli uffici competenti.
Il permesso sarà concesso per due ore al massimo e per la necessità di trasporto dei bagagli e, di regola, solo nel giorno d’arrivo e di partenza. Durante la permanenza l’auto dovrà essere parcheggiata in un’autorimessa commerciale o privata dell’albergo, altrimenti dovrà essere lasciata al di fuori della ZTL.
Bisogna inoltre prestare particolare attenzione al fatto che molte “Zone a traffico limitato” sono aree pedonali. Sovente attraversate da corsie preferenziali che sono ad uso esclusivo dei mezzi pubblici di trasporto, dei taxi, dei veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso e dei veicoli autorizzati dall'amministrazione comunale muniti di contrassegno.
Più infrazioni, più contravvenzioni - È quindi facile attraversare inavvertitamente anche più volte una ZTL e incappare così in più contravvenzioni. Queste sono difficilmente contestabili. Infatti, la Corte di Cassazione, proprio sulla fattispecie, con sentenza del 4 marzo 2011, n. 5252, ha stabilito che, nel caso di più infrazioni alla medesima norma, anche se le violazioni sono state commesse in tempi ravvicinati e sono della stessa natura, devono essere inflitte tante sanzioni quante le contravvenzioni commesse. Ciò significa che, come nel caso enunciato, se un conducente di un veicolo a motore, perché alla disperata ricerca di un parcheggio o nell’intento di raggiungere in fretta la propria meta, non accorgendosi dell'esistenza di un varco elettronico, lo supera per più volte, anche se nel giro di pochi minuti, dovrà pagare tante sanzioni quanti sono stati i passaggi sotto il varco. Per ogni violazione della ZTL, l'art. 7, comma 14, del codice della strada prevede una sanzione che va da un minimo di 76 ad un massimo di 306 euro. Per questo tipo d’infrazioni, per gli automobilisti esteri, la polizia italiana, conosciuta l’identità del detentore del veicolo, ha 360 giorni di tempo per intimarle.
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