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LUGANOAudio altrui pubblicato online: il confine col reato è sottile

06.12.24 - 08:48
Un recente caso verificatosi nel Luganese evidenzia come il problema sia attualissimo. La parola all'avvocato Elia Calatti.
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Audio altrui pubblicato online: il confine col reato è sottile
Un recente caso verificatosi nel Luganese evidenzia come il problema sia attualissimo. La parola all'avvocato Elia Calatti.

LUGANO - Pubblica su Facebook un messaggio audio mandatole da una conoscente. Senza la sua autorizzazione. La conoscente la denuncia. Ma il tutto finisce con un non luogo a procedere. L’episodio verificatosi di recente nel Luganese solleva un tema attualissimo. Si può rendere pubblico un messaggio privato, audio o scritto, di un’altra persona? «La linea tra illecito e lecito può essere sottile – evidenzia Elia Calatti, avvocato –. Sono le circostanze specifiche a essere determinanti».

«Siamo noi a decidere cosa rendere pubblico e cosa no» – Nell'era frenetica dei social network la cosiddetta protezione della personalità implica il diritto di ogni individuo a mantenere riservati alcuni aspetti della propria vita. «Ad eccezione della “sfera pubblica” – dice l’avvocato –, ognuno di noi determina gli aspetti personali che non intende condividere con terze persone, rispettivamente che intende divulgare soltanto a un ristretto gruppo».

Illecito, ma... – E così la divulgazione non autorizzata di tali informazioni, ad esempio attraverso messaggi vocali oppure screenshot di conversazioni, può trasformarsi in una violazione della personalità altrui. «Sul piano civile – dice l’avvocato – simili violazioni sono di principio illecite. A meno che non siano giustificate dal consenso della persona interessata, da un interesse pubblico o privato, oppure dalla stessa legge».

Come si valuta? – La valutazione concreta del carattere illecito o giustificato di una violazione della personalità non è sempre di immediata soluzione. «Infatti – specifica Calatti – il consenso è un atto unilaterale revocabile in ogni momento. Inoltre la ponderazione degli interessi richiede una valutazione approfondita di tutte le circostanze del caso».

I rischi penali – Ma a livello penale cosa rischia chi va oltre i limiti? «Ci sono ad esempio tre possibili reati contro l'onore riscontrabili: diffamazione, calunnia e ingiuria. I tre reati presuppongono elementi differenti, ma ciò che li accomuna è la presenza di affermazioni che ledono la dignità o la reputazione altrui. Le relative sanzioni penali variano. Ad esempio, è considerata grave la consapevolezza di comunicare con terzi informazioni false su un’altra persona al fine di nuocere alla reputazione di quest’ultima».

Contenuti sessuali – E poi vi sono potenzialmente altri reati che entrano in linea di conto nel contesto delle “ripicche” online. «Ad esempio dal primo luglio 2024 è entrato in vigore un articolo che reprime la condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici. L’adozione di questa disposizione ha risposto ai recenti fenomeni, purtroppo troppo diffusi, di “revenge porn”».

Lacune? – Il quadro complessivo è frammentato e pieno di sfumature. Apparentemente anche contraddittorio sotto alcuni punti di vista. La sensazione è che a livello legislativo ci siano ancora alcune lacune da colmare in questo ambito. Nel frattempo il consiglio dell’avvocato è chiaro. «Evitate di condividere contenuti sensibili se non avete l’esplicita autorizzazione della persona interessata». 

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