Il fisco italiano colpisce anche i residenti in Svizzera, che fare?

Alla Supsi un pomeriggio di studio sul Monitoraggio fiscale e gli obblighi di compilazione del quadro RW. L'appuntamento il 28 settembre, a partire dalle ore 14
LUGANO - “Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, azioni, obbligazioni estere, assicurazioni estere, stock option, e ancora immobili situati oltreconfine, oggetti preziosi che si trovano fuori dal territorio dello Stato, imbarcazioni o navi da diporto e l’immancabile accessorio delle opere d’arte” rappresentano solamente una parte di tutti i beni patrimoniali e delle attività estere di natura finanziaria, che, astrattamente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in applicazione della disciplina del “monitoraggio fiscale”, devono essere riportate nel modulo RW.
Con l’intento di chiarire le modalità di effettuazione di tali adempimenti, l’Amministrazione finanziaria italiana, integrando le istruzioni alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (in cui è contenuto il modulo RW), è intervenuta con la recente circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, fornendo specifiche indicazioni per la compilazione dello stesso modulo RW e cercando di risolvere alcune fattispecie pratiche che, ai fini dell’assolvimento dei relativi obblighi di compilazione, avevano creato dubbi e perplessità ai contribuenti.
Nel proprio intervento l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di monitoraggio anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori cd. “Black list” (fra cui, si ricorda, rientra la Svizzera) che ai sensi del comma 2 – bis, dell’articolo 2 del T.U.I.R. sono considerati, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia. Pertanto, qualora detti soggetti in caso di verifiche dell’Amministrazione non siano in grado di fornire la prova della loro effettiva residenza all’estero, essi potranno essere sanzionati non solo per i redditi non dichiarati, ma anche per i beni e le attività finanziarie detenute al di fuori dell’Italia e non indicate nel modulo RW.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che in caso di attività finanziarie detenute in comunione, piuttosto che di rapporti bancari cointestati, ovvero nel caso in cui sull’attività finanziaria o patrimoniale sussistano più diritti reali (la Circolare fa l’esempio della nuda proprietà e dell’usufrutto), l’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda ciascun soggetto interessato con riferimento al valore relativo alla propria quota di disponibilità sul bene.
Nella Circolare l’Agenzia, ribadendo precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha evidenziato che gli obblighi di compilazione sono posti a carico sia dei soggetti che pur non essendo i titolari delle attività estere, ne hanno però piena disponibilità o possibilità di movimentazione (come ad esempio i procuratori), sia di quei contribuenti che si trovano a possedere le predette attività per il tramite di interposta persona (l’Agenzia a tal proposito richiama l’esempio del Trust a cui vengono formalmente intestati i beni).
La Circolare fornisce un importante chiarimento anche relativamente al caso dei lavoratori frontalieri i quali, a seguito di recenti modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’Agenzia, sono esonerati dalla compilazione del modulo RW limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa, e sino al momento in cui svolgono detta attività.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della disciplina sul monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel modulo RW della dichiarazione dei redditi debbano essere indicate le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero detenuti al termine del periodo d’imposta anche nel caso in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale, richiedendo così l’indicazione anche di finanziamenti infruttiferi e di immobili a disposizione non soggetti a tassazione nello Stato estero (attività che in precedenza si potevano ritenere escluse dagli obblighi di monitoraggio).
L’Agenzia delle Entrate nella predetta Circolare ha avuto modo di delineare le fattispecie che risultano esonerate da tale obblighi; mentre tale esonero riguarda generalmente le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti in Italia, casi particolari di esonero sono rappresentati dalle polizze assicurative stipulate con compagnie estere con l’intervento di un intermediario residente in Italia (a condizione che anche i relativi flussi siano regolati per il tramite di un intermediario residente in Italia), e i conti correnti esteri qualora il residente in Italia abbia dato incarico alla banca estera con cui intrattiene il rapporto di accreditare gli eventuali interessi su di un proprio conto corrente italiano. Casi di esonero più specifici sono relativi alle azioni assegnate in seguito ad un piano di stock option “estero” nel caso in cui gli assegnatari abbiano affidato in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario residente ed, infine, le somme versate a forme di previdenza complementare “estere” nel caso in cui queste siano previste da leggi o da accordi collettivi di lavoro (nella Circolare viene espressamente menzionato il caso relativo al cosiddetto “secondo pilastro svizzero”).
Pierpaolo Angelucci
dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano



