Una nuova clausola di salvaguardia per limitare frontalieri e immigrazione

Il Consiglio federale può attivare tale strumento se riscontra problemi economici o sociali in tutta la Svizzera.
BERNA - Se l'immigrazione netta dall'UE, la disoccupazione, il ricorso all'aiuto sociale o il numero di frontalieri superano determinati valori, la Svizzera potrà attivare anche autonomamente la clausola di salvaguardia inclusa nell'accodo sulla libera circolazione delle persone (ALC) rinegoziato con Bruxelles.
Sono alcuni dei criteri di attuazione di questo strumento di protezione, che dovranno essere inclusi nel progetto preliminare di legge riguardante il pacchetto complessivo sull'UE, di cui oggi il Consiglio federale ha preso nota.
La clausola di salvaguardia permette alla Svizzera di limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone nel caso in cui l'immigrazione dall'UE/AELS comporti gravi problemi economici o sociali, spiega una nota governativa odierna.
Il Consiglio federale può attivare tale strumento se riscontra problemi economici o sociali in tutta la Svizzera, in alcune regioni o in determinati settori. A tale scopo si basa su indicatori, in particolare negli ambiti dell'immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, dell'alloggio e dei trasporti.
L'esecutivo definisce inoltre valori soglia per l'immigrazione netta dall'UE, il numero di frontalieri, l'aumento della disoccupazione o la quota dei beneficiari dell'aiuto sociale. Se uno di questi valori viene superato per l'intera Svizzera, il governo può prendere in considerazione di attivare la clausola di salvaguardia. Ciascun Cantone può inoltre chiedere di attivarla se riscontra problemi gravi al suo interno. In questi casi il Consiglio federale può anche adottare misure di protezione a livello regionale.
La procedura
Se la clausola di salvaguardia viene attivata, il Consiglio federale chiede al comitato misto Svizzera-UE misure di protezione adeguate. Quest'ultima saranno definite nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e indicano in che modo la Svizzera può limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone.
Sono previste in particolare la definizione di valori massimi nei settori dell'immigrazione, l'assegnazione della priorità alla manodopera già presente sul territorio, la limitazione del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria o della durata di soggiorno per la ricerca di lavoro e altre misure nell'ambito del diritto degli stranieri. Simili misure possono essere proposte per tutta la Svizzera o per singoli Cantoni.
Se il comitato misto non prende una decisione, l'esecutivo può convocare il tribunale arbitrale. Nel caso in cui quest'ultimo riscontri la presenza di problemi gravi dovuti all'immigrazione, il Consiglio federale può adottare le misure di protezione proposte. Se queste dovessero generare disparità, l'UE può adottare misure di compensazione proporzionate, tuttavia soltanto nell'ambito della libera circolazione delle persone.
Se il comitato misto stabilisce che le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia non sono adempiute, il Consiglio federale può comunque adottare autonomamente misure di protezione. In tal caso l'UE potrebbe, a sua volta, aprire un procedimento arbitrale e adottare misure di compensazione anche negli altri ambiti dell'accordo sul mercato interno (agricoltura esclusa) se il tribunale arbitrale riscontra una violazione dell'accordo sulla libera circolazione.