Bilaterali III: misura da rivedere dopo le critiche dei datori di lavoro

Modificata la numero 14: «Il licenziamento non è nullo prima della conclusione del colloquio, ma abusivo»
BERNA - Dopo i pareri negativi raccolti in consultazione, espressi in particolare da parte dei datori di lavoro, il Consiglio federale ha deciso di rivedere una delle misure - la numero 14 - comprese nel pacchetto voluto per garantire la protezione dei salari nell'ambito dei Bilaterali III tra Svizzera e Unione europea. Le altre 13 avevano ottenuto via libera.
La richiesta, avanzata dai sindacati, era stata vivamente criticata dal campo borghese. Concretamente, riguarda la procedura di preavviso quando un datore di lavoro intende licenziare rappresentanti dei lavoratori in aziende con almeno 50 dipendenti. Essa introduce l'obbligo di un colloquio tra il datore di lavoro e il dipendente per trovare una soluzione, come un impiego analogo.
Dopo ulteriori negoziati condotti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è giunti a un compromesso: il licenziamento non è nullo prima della conclusione del colloquio, ma abusivo. Agli occhi del Governo, questa soluzione dovrebbe garantire maggiore certezza giuridica per i datori di lavoro pur salvaguardando il colloquio stesso.
Se un datore di lavoro non rispetta la procedura prevista, deve aspettarsi sanzioni che vanno da un minimo di quattro a un massimo di dieci mesi di salario. Queste devono essere pagate a titolo di indennità al rappresentante dei lavoratori sotto forma di mensilità. I datori di lavoro che commettono solo piccoli errori procedurali possono invece recuperare la procedura senza incorrere in una simile sanzione. Quelli inadempienti che disdicono il rapporto di lavoro senza svolgere alcun colloquio sono soggetti a una sanzione elevata.
Secondo il Consiglio federale, la "misura 14" modificata rappresenta una soluzione equilibrata per salvaguardare nel suo complesso il pacchetto di misure nazionali di protezione dei salari. Considerando gli aggiustamenti apportati e il numero limitato di datori di lavoro e lavoratori interessati (il 2%) dalla regolamentazione in questione, la flessibilità del mercato del lavoro in Svizzera non subirà limitazioni, conclude l'Esecutivo.



