Perché vietare alle docenti di indossare il velo islamico

Giorgio Ghiringhelli
In Svizzera le scuole sono vincolate alla neutralità confessionale dell’insegnamento, e per i docenti ciò significa che durante le lezioni devono rinunciare a indossare simboli religiosi. Però, per disciplinare in modo chiaro questa materia, è necessaria una base legale che, in questo campo, è di competenza cantonale. In Ticino manca una simile base legale, per cui non sarebbe possibile vietare ad esempio a un’insegnante musulmana di indossare il velo islamico. E’ pur vero che l’articolo 2 della Legge cantonale della scuola stabilisce che “la scuola promuove il principio di parità tra uomo e donna”, e quindi già solo per questo motivo vi potrebbero essere gli estremi per proibire a una docente di indossare il velo durante le lezioni, perché è incontestabile che si tratta di un simbolo politico-religioso in netto contrasto con il principio di uguaglianza fra i sessi sancito nella legge.
Ma v’è chi pensa che, in caso di ricorso, un divieto limitato al velo islamico potrebbe essere considerato discriminatorio dai giudici. Ecco perché lo scorso 28 ottobre ho presentato al Gran Consiglio una petizione ( sottoscritta pure dai due consiglieri agli Stati Marco Chiesa e Fabio Regazzi, dai due consiglieri nazionali Piero Marchesi e Paolo Pamini, dal presidente dell’UDF Ticino, Edo Pellegrini, e da Alberto Siccardi ) per chiedere l’introduzione nella Legge della scuola di un articolo che vieti l’ostentazione di vistosi simboli di carattere religioso e politico (copricapi, capi di abbigliamento o altro) da parte degli/delle insegnanti, prevedendo delle eccezioni per gioielli di formato discreto (catenine, collane, spille, anelli, orecchini) che abbiano qualche riferimento con una qualsiasi religione.
Le motivazioni del Tribunale federale
In attesa che il Parlamento prenda posizione sulla petizione, va rilevato che in passato il Tribunale federale aveva già avuto modo di esprimersi al riguardo, respingendo il 12 novembre 1997 un ricorso presentato da una docente della scuola primaria di Châtelaine, nel Canton Ginevra, a cui era stato proibito di indossare il velo islamico in quanto esso era incompatibile con la legge cantonale. A quell’epoca tale legge, stabiliva che “l’insegnamento pubblico garantisce il rispetto delle convinzioni politiche e confessionali degli allievi e dei genitori” e che “i funzionari devono essere laici, con possibilità di deroghe solo per il corpo insegnante universitario”. Nel frattempo è entrata in vigore una norma più chiara che vieta esplicitamente agli insegnanti “di ostentare simboli che rivelano l’appartenenza a una religione o a un movimento politico”.
Nel suo ricorso la docente aveva innanzi tutto rilevato che il velo era da considerare come un qualsiasi capo di abbigliamento indossato per motivi estetici o per valorizzare o nascondere una parte anatomica del corpo. Ma i giudici non si erano lasciati prendere per i fondelli, stabilendo che il foulard e gli ampi vestiti non erano indossati dalla ricorrente per motivi estetici, bensì per “obbedire a un’esigenza religiosa dettata da alcuni versetti del Corano”. Si trattava insomma di “simboli religiosi forti” che indicavano chiaramente l’adesione a una ben determinata religione. E comunque, sempre secondo i giudici, anche se obbediscono a un’esigenza imperativa della religione e anche se ritenuti importanti agli occhi dell’interessata, il velo e gli ampi vestiti islamici sono da considerare una manifestazione esteriore, e il divieto di indossarli non intacca la libertà interiore e intangibile di religione. Del resto anche l’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione può essere oggetto di restrizioni stabilite dalla legge quando “costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.
Occorre una base legale sufficiente
La ricorrente aveva anche obiettato che il divieto impostole non poggiava su una base legale sufficiente, ma anche in questo caso il Tribunale federale aveva respinto l’obiezione rilevando che non è necessario che la base legale su cui sono fondate le restrizioni a certe libertà sia particolarmente precisa e che il divieto che la concerneva concretizzava la volontà del legislatore ginevrino di rispettare in materia scolastica i principi di neutralità religiosa previsti dalla legge. E quindi, anche se il divieto “comportava un attentato grave alla libertà di religione dell’insegnante, esso si fondava su una base legale sufficiente”.
Sempre secondo la docente il divieto impostole non rispondeva a un interesse pubblico, perché nessun allievo e nessun genitore si era lamentato per il suo abbigliamento. Una giustificazione che però era stata respinta dai giudici, secondo i quali il fatto che nessuno avesse reclamato non significava che tutti fossero d’accordo, e che nel caso in questione non si trattava solo di proteggere le convinzioni religiose degli allievi e dei loro genitori – ritenute più importanti dell’interesse della ricorrente a rispettare un obbligo della sua religione - ma anche di “assicurare la pace religiosa che, sotto certi aspetti, resta fragile”. La scuola, aggiunsero, “rischierebbe di diventare un luogo di scontri religiosi se i docenti fossero autorizzati a manifestare le loro convinzioni con il loro comportamento o il loro abbigliamento”. Una motivazione che oggi, a quasi trent’anni di distanza, appare ancor più giustificata, vista la crescente islamizzazione.
Pericolo di proselitismo religioso
Il Tribunale federale aveva poi a lungo disquisito sulla portata dell’esigenza di neutralità confessionale e religiosa soprattutto nelle scuole pubbliche, dove l’insegnamento è obbligatorio. “Già solo con il loro comportamento – aveva osservato – gli insegnanti possono avere una grande influenza sui loro allievi: essi rappresentano infatti un modello al quale gli allievi sono particolarmente ricettivi a causa della loro giovane età, della quotidianità della relazione e della natura gerarchica di questo rapporto”. E ciò specialmente in una scuola primaria, frequentata da allievi particolarmente giovani e dunque ancor più influenzabili. Poco importa se alla ricorrente non si può rimproverare di aver fatto del proselitismo o di aver parlato delle sue convinzioni religiose con gli allievi. Difatti, secondo i giudici, “essa non può sottrarsi alle domande che gli allievi le hanno posto” a proposito del suo abbigliamento, e anche se lei si giustifica con motivazioni di tipo estetico o di protezione dal freddo, “gli allievi si rendono conto che si tratta di una scappatoia, e dunque difficilmente la docente può rispondere alle loro domande senza esporre le sue convinzioni”.
Nella sua sentenza il Tribunale federale aveva pure posto l’accento sul fatto che il velo islamico “è difficilmente conciliabile con l’uguaglianza dei sessi, che è un valore fondamentale della nostra società espressamente sottolineato nella Costituzione e che deve essere preso in considerazione dalla scuola”: un’affermazione molto importante di cui il Gran Consiglio, al momento di prendere posizione sulla petizione, non potrà non tener conto. “Se si ammettesse il porto del velo – avevano ancora precisato i giudici – si dovrebbe allora ugualmente accettare il porto di forti simboli di altre religioni, per esempio la Kippah”. A tal riguardo essi avevano pure osservato che il divieto in vigore nel Canton Ginevra era conforme al principio di proporzionalità, dal momento che il Consiglio di Stato “consente ai docenti di portare un segno religioso discreto, ad esempio un piccolo gioiello”. Proprio come chiede la petizione inoltrata nell’ottobre scorso…
Crocifissi e veli islamici
Infine il Tribunale federale, che nel 1990 in nome della neutralità confessionale dello Stato aveva accolto un ricorso proveniente dal Ticino che chiedeva di vietare la posa di crocifissi nelle aule scolastiche, aveva concluso affermando che “sarebbe difficilmente concepibile proibire la posa dei crocifissi nella scuola pubblica e ammettere che i docenti possano indossare dei simboli religiosi forti, poco importa di quale confessione”.
Da notare che la ricorrente si era poi rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale il 15 febbraio 2001 aveva respinto il ricorso sposando in pieno le tesi sostenute dal Tribunale federale, riconoscendo che gli Stati hanno un certo margine di apprezzamento in questo campo e sottolineando che è difficile negare un effetto di proselitismo determinato dal porto del velo islamico, visto che “esso sembra essere imposto alle donne da una prescrizione coranica difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza dei sessi, e con il messaggio di tolleranza, di rispetto del prossimo e soprattutto di uguaglianza e di non discriminazione che in democrazia ogni docente dovrebbe trasmettere ai suoi allievi”.



