Cassa malati: «Escludere gli assicurati irreperibili»

Lo prevede una revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), su cui il Consiglio federale ha avviato oggi la consultazione.
BERNA - L'obbligo d'assicurazione di chi si rende irreperibile alla propria cassa malati nei tre mesi successivi alla notifica della diffida di un pagamento deve poter essere sospeso e, dopo un anno e mezzo di silenzio radio, si può procedere con l'esclusione.
Lo prevede una revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), su cui il Consiglio federale ha avviato oggi la consultazione.
Le casse malati annoverano tra i propri effettivi assicurati irreperibili - introvabili o emigrati all'estero, ma ancora affiliati - per i quali non possono incassare né i premi, né le partecipazioni ai costi, ricorda in una nota il governo. Queste situazioni riguardano persone trasferitesi senza lasciare alcun recapito, né avvisare il loro comune di domicilio.
In assenza di un certificato di avvenuta notifica di partenza, gli assicuratori non possono escluderle dal proprio effettivo. Devono quindi continuare a pagare le loro tasse di rischio, pur non incassandone più i premi.
Grazie alla revisione dell'OAMal, l'autorità cantonale potrà interrompere l'obbligo di assicurazione se un assicuratore non riesce più a contattare il diretto interessato dopo tre mesi dalla notifica infruttuosa di una diffida. Qualora questi dovesse poi rifarsi vivo, il suo obbligo riprenderà con effetto dal momento in cui è stata pronunciata la sospensione. Dopo 18 mesi senza contatti, le compagnie potranno procedere con l'esclusione dall'effettivo.
L'altra parte della revisione adempie due mozioni adottate dal Parlamento, che chiedono uno standard uniforme per lo scambio di dati tra cantoni e assicuratori. La procedura di consultazione terminerà il prossimo 29 di giugno.



