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SVIZZERA

Se c'è una protezione alternativa, lo statuto S può essere rifiutato

Lo ha deciso, in una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale, pronunciandosi sul caso di una cittadina ucraina la cui richiesta è stata respinta (nell'aprile 2025) dalla SEM
20Minuten Agency
Fonte red
Se c'è una protezione alternativa, lo statuto S può essere rifiutato
Lo ha deciso, in una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale, pronunciandosi sul caso di una cittadina ucraina la cui richiesta è stata respinta (nell'aprile 2025) dalla SEM

SAN GALLO - «Per rifiutare lo statuto di protezione "S" non occorra una previa garanzia di riammissione dello Stato terzo, a condizione che vi sia una protezione alternativa valida e che la persona interessata possa entrare in tale Stato senza ulteriori ostacoli». È quanto afferma, in sintesi, una sentenza di principio del Tribunale amministrativo federale, pubblicata oggi, scaturita dal caso di una cittadina ucraina la cui domanda di protezione provvisoria, presentata a Berna nell'aprile dello scorso anno, è stata respinta.

Dopo l'inizio della guerra, nel febbraio 2022, la donna aveva già ricevuto protezione provvisoria, fino al 4 marzo 2023, in Italia. Questa ha poi fatto ritorno in Ucraina e, in seguito, è entrata in Svizzera. Alla sua richiesta però, come detto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha risposto picche, disponendo l’allontanamento dalla Svizzera e ordinando l’esecuzione dell’allontanamento.

La donna ha quindi fatto ricorso al TAF, affermando di non possedere più un titolo di protezione valido in Italia e che prima di emettere la propria decisione la SEM avrebbe dovuto richiedere una garanzia di riammissione da parte di Roma. Non per i giudici di San Gallo, che, in conformità al principio di sussidiarietà, hanno deciso che i cittadini ucraini che abitavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, non necessitano della protezione della Svizzera qualora dispongano di una protezione alternativa valida in uno Stato membro dell’UE.

Nel dettaglio, il TAF «constata che l’Italia aveva concesso alla reclamante una protezione provvisoria conforme al diritto UE, equiparabile allo statuto di protezione «S» svizzero. Secondo la sentenza del Tribunale, il fatto che il permesso precedente sia scaduto dopo la partenza volontaria della ricorrente dall’Italia non cambia alcunché circa l’esistenza di una protezione alternativa valida. In effetti, per l’Italia vige tuttora l’obbligo di proteggere provvisoriamente le persone di nazionalità ucraina in virtù del regolamento UE (prorogato fino al 4 marzo 2027), per cui si presume che in caso di ritorno della ricorrente in Italia lo statuto di protezione scaduto venga riattivato o che la stessa possa richiedere e ottenere nuovamente protezione in questo Paese».

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