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SVIZZERADal primo luglio «No significa no». Il rifiuto della donna farà scattare il reato di violenza carnale

10.01.24 - 12:02
Saranno previste sanzioni più pesanti.
Ti-Press
Fonte Ats
Dal primo luglio «No significa no». Il rifiuto della donna farà scattare il reato di violenza carnale
Saranno previste sanzioni più pesanti.

BERNA - Per incorrere nel reato di violenza carnale o coazione sessuale basterà in futuro che la vittima esprima il proprio dissenso o che sia in stato di choc. È quanto prevede la modifica del Codice penale in materia sessuale che entrerà in vigore a inizio luglio come deciso oggi, 10 gennaio, dal Consiglio federale.

Secondo il diritto in vigore, stando a una nota governativa odierna, vi è violenza carnale o coazione sessuale soltanto se la vittima è costretta ad atti sessuali, ossia se l'autore la minaccia o fa uso di violenza. In futuro questa condizione non sarà più necessaria.

"No significa no"

Secondo le nuove disposizioni legali, invece, la violenza carnale oppure l'aggressione e coazione sessuali sono già realizzate quando la vittima segnala all'autore a parole o gesti che non acconsente all'atto sessuale e l'autore ignora intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima.

La disposizione attua in tal modo la soluzione del veto ("no significa no"). Oltre alle parole e ai gesti, anche lo stato di choc della vittima (cosiddetto freezing) è considerato come l'espressione di un veto.

In futuro, se la vittima è paralizzata dalla paura e non può quindi manifestare il proprio rifiuto né difendersi, l'autore sarà punito per violenza carnale o aggressione e coazione sessuali se ha riconosciuto tale stato di choc.

Estensione della norma

La violenza carnale, inoltre, non comprenderà più soltanto la congiunzione carnale - in particolare solo "vaginale" come ora - ma anche atti analoghi che implicano una penetrazione corporale, e quindi un maggior numero di atti sessuali rispetto ad oggi (sesso anale o orale).

Tale fattispecie sarà infine formulata in modo neutro sotto il profilo del genere, affinché possano essere considerate vittime di violenza carnale persone di ogni sesso.

Il nuovo diritto punirà anche il cosiddetto "stealthing" che consiste nel togliere o non usare sin dall'inizio il preservativo durante un atto sessuale di per sé consensuale, all'insaputa del partner o senza averne ottenuto il consenso.

Impedire recidive e proteggere vittime

Il diritto penale in materia sessuale deve proteggere le vittime e permettere di punire gli autori. La prevenzione svolge un ruolo molto importante.

Già oggi, per determinati reati le autorità possono obbligare l'autore a seguire un programma rieducativo. Nel nuovo diritto in materia sessuale questo tipo di prevenzione viene esteso anche alle persone imputate di molestie sessuali.

Visioni contrastanti

La revisione del diritto penale in materia sessuale è stata adottata definitivamente nel giugno scorso dal parlamento dopo un iter abbastanza travagliato, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione di violenza carnale. Ad opporsi c'erano due visioni: quella del "no significa no", difesa dal Consiglio degli Stati, e quella del solo "sì significa sì" preferita dal Consiglio nazionale.

Durante le discussioni le due Camere hanno poi approvato una proposta di compromesso presentata dall'ex consigliera agli Stati Lisa Mazzone (Verdi/GE), ossia del "no significa no, plus", grazie alla quale è stato incluso anche lo stato di choc o "freezing".

Il parlamento, come ricordato dal governo, ha poi introdotto nel codice il principio più generico di "penetrazione corporale". Attualmente, infatti, solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale". Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.

Le sanzioni

Per quel che concerne le sanzioni, per il reato di "violenza carnale" non sarà più possibile infliggere pene pecuniarie. Il parlamento ha introdotto una graduazione della gravità del reato: senza coercizione (fino a 5 anni di detenzione), con coercizione (da due a 10 anni) e agendo con crudeltà o con l'uso di armi pericolose (minimo tre anni).

"Pornovendetta" verrà punita

La riforma introduce anche un articolo specifico per punire la "pornovendetta", vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione.

In pratica, come recita il nuovo articolo del CP (179 undecies), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena pecuniaria. Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

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