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UNIONE EUROPEA

Rimborso garantito, bagaglio a mano incluso: ecco i nuovi diritti di chi viaggia in aereo

Dall'Europarlamento di Bruxelles arriva l'ok alle modifiche al Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei che riguarderà anche la Svizzera.
Rimborso garantito, bagaglio a mano incluso: ecco i nuovi diritti di chi viaggia in aereo
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Fonte Awp Sda Dpa/ il Sole 24 Ore
Rimborso garantito, bagaglio a mano incluso: ecco i nuovi diritti di chi viaggia in aereo
Dall'Europarlamento di Bruxelles arriva l'ok alle modifiche al Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei che riguarderà anche la Svizzera.

BRUXELLES - In caso di voli in ritardo o cancellati, in futuro i viaggiatori nell'UE dovrebbero poter far valere più facilmente i propri diritti. A tal fine, i Paesi dell'UE a Bruxelles hanno dato l'ok alla modifica dell'attuale Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei.

Il voto a larga maggioranza dell'Europarlamento (646 favorevoli, 12 contrari e 3 astenuti), tenutosi lo scorso 7 luglio, ha concluso un iter durato più di un decennio.

Valido anche per la Svizzera
Il documento rivisto fa parte dell’attuale accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE. Per questo motivo, anche in Svizzera dovrebbero valere i nuovi diritti dei passeggeri aerei.

Formalmente, la Commissione europea dovrà quindi informare la Confederazione e, successivamente, la Svizzera dovrà recepire e applicare le nuove regole.

Risarcimento più facile, bagaglio a mano incluso
Secondo le novità vidimate oggi, sarà più facile ottenere risarcimenti in caso di ritardo o cancellazione; non si pagherà un supplemento per la scelta del posto se si accompagna un minore di 14 anni e nel prezzo del biglietto dovrà essere incluso il bagaglio a mano.

Le nuove regole dovrebbero diventare vincolanti a partire dalla metà del 2027.

Quando (e quanto) si può essere rimborsati
L'obbligo di rimborso o la riprogrammazione in caso di volo cancellato viene ribadito e tutelato. Le possibilità di risarcimento sono state invece estese ai voli con ritardi superiori alle 3 ore o a quelli cancellati con meno di 14 giorni di anticipo o in caso di negato imbarco.

Restano invariate, invece, le entità dei risarcimenti: 250 euro per tragitti fino a 1.500 chilometri, 400 euro per quelli superiori fino a 3.500 ma interni all'UE e 600 euro per quelli fino a 3.500 km ed extra UE.

La novità è che la compagnia aerea deve informare per iscritto i passeggeri, entro 96 ore dalla fine del viaggio, circa i loro diritti e su come farli valere. I viaggiatori hanno nove mesi di tempo per far valere i loro diritti. Successivamente, la compagnia aerea deve pagare entro 30 giorni di calendario o comunicare ai passeggeri il motivo per cui in quel caso non viene corrisposto alcun risarcimento.

Quelle circostanze eccezionali che “salvano” le compagnie.
Dal canto loro, le compagnie non saranno obbligate al rimborso solo se la cancellazione e il ritardo sono frutto «di cause al di fuori del loro controllo», quindi circostanze eccezionali che comprendono calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, passeggeri indisciplinati e scioperi.

In ogni caso, saranno tenute all'assistenza dei passeggeri rimasti a terra, fornendo ristoro, pasti (dopo le 3 ore d'attesa) o un alloggio per la notte.


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