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«Formazione professionale: possibile dirigerla solo passando dall’università?»

Interpellanza a firma PLR: «Si tratta di una contraddizione politica evidente»
Deposit (immagine simbolica)
Fonte Red
«Formazione professionale: possibile dirigerla solo passando dall’università?»
Interpellanza a firma PLR: «Si tratta di una contraddizione politica evidente»

BELLINZONA - Al gruppo PLR in Gran Consiglio «suscita serie perplessità» il concorso pubblicato il 24 marzo per la successione alla direzione della Divisione della formazione professionale. Tanto che, i deputati Alessandro Speziali e Aron Piezzi hanno presentato una interpellanza, mettendo sotto la lente soprattutto un aspetto: il bando richiede un titolo universitario o di scuola universitaria professionale completo (bachelor + master o licenza).

«Il problema - si legge nell'atto - è che questo criterio, apparentemente neutro, rischia di produrre un esito strutturalmente sbilanciato. Esso restringe in misura importante il bacino dei candidati provenienti dalla filiera professionale tradizionale». Da una parte, coloro che si sono formati prima che il sistema SUP conoscesse l’attuale architettura bachelor-master «sono penalizzati da un requisito formale che, per ragioni storiche, non era nemmeno accessibile lungo il loro percorso. Pretendere oggi quel titolo senza alcuna clausola di equivalenza significa quindi ignorare il fatto che, per un’intera leva di professionisti formatisi in precedenza, tale possibilità semplicemente non esisteva».

Dall’altra parte, coloro che hanno seguito percorsi di formazione professionale terziaria – ovvero Scuole Specializzate Superiori, esami federali – e rappresentano un’ampia porzione del mondo della formazione professionale superiore, nonché esempi concreti della formazione duale, rischiano di essere esclusi a priori da tale requisito.

Per il PLR «la contraddizione politica è evidente». Da un lato «si proclama la pari dignità della formazione professionale, se ne esaltano i meriti, se ne invoca il rafforzamento. Dall’altro, quando si tratta di scegliere la figura chiamata a dirigerla, si adotta una formulazione che rischia di scoraggiare o escludere proprio chi quel mondo lo conosce dall’interno. Non si tratta di abbassare gli standard. Si tratta di chiedersi se il Cantone voglia davvero premiare competenze, esperienza e conoscenza del settore, oppure se continui a considerare pienamente legittimi solo i percorsi che ricalcano un modello accademico tradizionale».

In una fase in cui «le procedure di nomina nel DECS sono oggetto di particolare attenzione pubblica, la costruzione dei requisiti di accesso dovrebbe essere non solo formalmente corretta, ma anche inattaccabile sul piano della coerenza istituzionale e della credibilità politica. Proprio perché qui non si parla di un ambito qualsiasi, bensì della funzione chiamata a guidare la formazione professionale del Cantone».

Le domande al Consiglio di Stato

    • Chi ha definito, in concreto, il requisito del possesso di un titolo universitario o SUP completo con bachelor e master o licenza per la funzione di direttore della Divisione della formazione professionale, e sulla base di quali motivazioni sostanziali esso è stato ritenuto indispensabile?
    • Il Consiglio di Stato era consapevole che tale requisito, pur formalmente neutro, produce un effetto selettivo reale nei confronti di professionisti della filiera duale formatisi prima dell’introduzione dei master SUP e dei percorsi di formazione professionale superiore (Scuole Specializzate Superiori, esami federali)?
    • È stata effettuata, prima della pubblicazione del bando, una valutazione concreta dell’impatto di questo requisito sul bacino dei potenziali candidati, in particolare con riferimento ai profili con lunga esperienza dirigenziale maturata nel settore della formazione professionale?
    • Per quale motivo il bando non prevede una clausola esplicita che consenta l’ammissione di qualifiche equivalenti accompagnate da comprovata esperienza dirigenziale, formula che avrebbe permesso di salvaguardare il livello della funzione senza restringere il campo dei candidati?
    • Il Consiglio di Stato ritiene davvero coerente con la valorizzazione pubblicamente proclamata della formazione professionale che la funzione chiamata a guidarla risulti, nei fatti, meno accessibile a chi proviene da quel medesimo mondo?
    • Il Governo può escludere che la costruzione del requisito, così puntuale e priva di qualsiasi clausola di equivalenza, finisca per apparire ritagliata su un perimetro di candidati definito?
    • Non ritiene il Consiglio di Stato che, in un ambito come questo, la credibilità istituzionale imponga di incarnare la promozione della formazione professionale anche nei concorsi pubblici, e non soltanto nelle dichiarazioni di principio?
    • Il Governo non ravvisa il rischio che l’attuale formulazione del bando finisca per privare il concorso di candidature forti, autorevoli e sostanzialmente pertinenti, per una ragione più formale che sostanziale?
    • Il Consiglio di Stato intende modificare il bando attualmente pubblicato? Inoltre, come mai per una posizione dirigente così importante è previsto un concorso aperto per soli 14 giorni?
    • Il Governo è disposto ad assumere l’impegno formale che, per i futuri concorsi relativi a funzioni dirigenziali nell’ambito della formazione professionale, sia prevista espressamente la possibilità di ammettere qualifiche equivalenti corredate da comprovata esperienza?

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