«Traumi che segneranno questa bambina a vita»: condannato

Abusò sessualmente della figlia 11enne dell'allora compagna: colpevole un 45enne ticinese.
LUGANO - «Ha agito per dare sfogo ai suoi biechi istinti sessuali, approfittando della vulnerabilità della bambina, che dormiva beata nel suo letto». È con queste parole che oggi la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato un 45enne ticinese che ha toccato e palpeggiato nelle parti intime una bambina di 11 anni, figlia della sua allora compagna. I fatti sono stati commessi nel Luganese e risalgono al 5 giugno dell'anno scorso.
La Corte ha confermato la proposta di pena formulata da pubblica accusa e difesa: un anno e mezzo di detenzione sospeso in favore di un trattamento stazionario per la cura della tossicodipendenza.
L'uomo è quindi stato ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli consumati e tentati, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale consumata e tentata, aggressione sessuale consumata e tentata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.
«Una visione del mondo macchiata» - «Con il suo agire l'imputato ha leso l'integrità fisica e sessuale della bambina e inciso concretamente sul suo sviluppo personale e sessuale», ha detto il giudice Curzio Guscetti. «È chiaro che questi traumi inevitabilmente la segneranno a vita, macchiando quella visione fantastica del mondo che hanno tutti i bambini».
La Corte ha però ritenuto che nell'agire del 45enne non vi sia stata premeditazione.
«Un'unica azione, influenzata da alcol e cocaina» - «Quelle commesse dall'imputato sono azioni riprovevoli che esaltano in tutti i noi sentimenti di disgusto e istintivamente ci fanno desiderare una pena esemplare», ha proseguito il giudice. «In ambito giuridico, però, va considerata l'oggettiva gravità dei reati commessi. Nel caso di specie parliamo di un'unica azione di durata limitata, commessa dopo un forte consumo di cocaina e alcol che ha determinato nell'autore una scemata imputabilità di grado medio».
Sì al divieto a vita di contatto con minori - Per quanto concerne invece l'ordine dell'interdizione a vita di svolgere attività professionali o extraprofessionali a contatto con minori (rispetto al quale pubblica accusa e difesa si trovavano in disaccordo) la Corte ha deciso di accogliere il divieto.
«Il codice penale è chiaro sull'imperatività di tale interdizione qualora l'imputato venga condannato per reati di questa natura», ha chiarito Guscetti. Per il 45enne è infine stato ordinato anche il divieto di prendere contatto con la vittima e tutta la sua famiglia.




Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!