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Accoltellò il suo ex: «Nessuna legittima difesa, lui urlava dal dolore»

Condannata per tentato omicidio la 42enne che a Vacallo sferrò diverse coltellate a un 38enne suo ex partner.
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Accoltellò il suo ex: «Nessuna legittima difesa, lui urlava dal dolore»
Condannata per tentato omicidio la 42enne che a Vacallo sferrò diverse coltellate a un 38enne suo ex partner.

LUGANO - Non ci fu legittima difesa dietro l'accoltellamento messo in atto da una 42enne del Mendrisiotto, il 10 agosto 2024 a Vacallo, ai danni di un 38enne svizzero suo ex compagno. Lo ha stabilito oggi la Corte delle Assise criminali di Lugano.

La donna è stata giudicata colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale ed è stata condannata a una pena di cinque anni e tre mesi di detenzione sospesa in favore di un trattamento stazionario per la cura dei disturbi psichici.

La 42enne dovrà inoltre versare alla vittima 3'000 franchi di risarcimento per torto morale e rimborsare le sue spese legali.

Un contesto di degrado sociale - «Nessuna delle parti ha fornito delle dichiarazioni esenti da criticità, il che non stupisce se si tiene conto del contesto di degrado in cui i fatti hanno avuto luogo, caratterizzato da consumo massiccio di stupefacenti e alcol, ha detto il giudice Amos Pagnamenta.

Le incongruenze nel racconto della vittima, secondo la Corte, possono però essere spiegate. «Non sorprende che una persona voglia nascondere di aver consumato stupefacenti e va detto che il 38enne è sempre apparso coerente nella descrizione dei fatti».

«Era lui a urlare» - Le indicazioni dell'uomo hanno poi trovato ampi riscontri provatori, è stato sottolineato, a iniziare dal numero delle lesioni e dalla probabile angolazione da cui sono state sferrate le coltellate. «Una vicina inoltre ha sentito la vittima urlare dal dolore, e non certo l'imputata».

«Ha mentito» - La 42enne non è invece risultata credibile. «Ha mentito e cambiato versione continuamente, adattando le sue dichiarazioni a seconda di quanto emergeva in corso di inchiesta. Le sue lesioni sono inoltre compatibili con delle ferite da caduta».

«È fuggita perché sapeva di averla fatta grossa» - La descrizione da lei fornita è poi stata ritenuta priva di logica: «come avrebbe potuto assestare quei colpi in posizione di svantaggio, da sdraiata? Ed è significativo il fatto che si sia calata dal balcone per fuggire, comportamento di chi sa di averla fatta grossa».

«Ha agito con convinzione» - Per quanto concerne poi le coltellate: «Si è trattato di diversi colpi, il che indica che ha agito con convinzione. Oltretutto la donna ha portato il coltello da casa e ha espresso l'intento omicida con le parole "ti ammazzo"».

D'altro canto «la superficialità delle ferite e il fatto che non ha portato a termine l'obiettivo criminale fanno propendere più verso il dolo eventuale», ha precisato Pagnamenta.

In definitiva la colpa della 42enne è stata giudicata grave: «Solo grazie al caso le coltellate non hanno avuto un esito più serio, se non addirittura letale. Inoltre ha agito per motivi futili, quali la gelosia».

«La vittima è diventata carnefice» - Il giudice ha poi sottolineato che in passato la donna è già stata vittima di tentato omicidio: «È emblema della situazione di degrado in cui la vittima diventa autore di reato».

Nella commisurazione della pena è stato comunque tenuto conto della lieve scemata imputabilità rilevata dal perito psichiatrico. Pesano però le due sanzioni disciplinari ricevute in carcere e il fatto che la donna ha commesso il reato durante il periodo di prova di una precedente condanna.

Durante il dibattimento svoltosi ieri la pubblica accusa aveva chiesto la condanna per tentato omicidio e proposto nove anni di detenzione nell'ipotesi del dolo diretto, o sei anni e nove mesi nel caso del dolo eventuale. In entrambi i casi era stata chiesta la sospensione della pena in favore di un trattamento stazionario per la cura dei disturbi psichici.

La difesa, dal canto suo, aveva spinto per una condanna per tentate lesioni gravi in stato di legittima difesa discolpante e proposto una sensibile riduzione della pena, comunque sospesa in favore del trattamento stazionario.

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