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LUGANOAlptransit, la difesa: «Un gesto sciagurato e imprevedibile»

18.08.17 - 11:37
Riprende il processo per la morte di un minatore nel 2010, parlano i legali dei tre imputati
Ti Press
Alptransit, la difesa: «Un gesto sciagurato e imprevedibile»
Riprende il processo per la morte di un minatore nel 2010, parlano i legali dei tre imputati

LUGANO - È il turno dei difensori nel processo per omicidio colposo in corso davanti alle Assise correzionali di Lugano, alle quali si chiede di stabilire eventuali responsabilità per la morte di Pietro Mirabelli, minatore 54enne schiacciato il 22 settembre del 2010 da una lastra di roccia nel tunnel di scavo della galleria di base del Ceneri.

Il primo a prendere la parola è Stefano Rossi, difensore del 45enne spagnolo che guidava la perforatrice Jumbo che ha causato lo stacco di un masso lungo 1,5 metri, largo altrettanto e spesso 10 centimetri. «La perizia dimostra che lo strato di calcestruzzo spruzzato era insufficiente, non c’era nulla che l’imputato potesse fare», ha detto. Se sulla volta del tunnel vi fossero stati i 5 centimetri di spritz necessari per mettere in sicurezza la zona, la roccia non si sarebbe staccata.

Inoltre il jumbista non poteva, ha sottolineato il suo avvocato, immaginare che Pietro Mirabelli si avvicinasse alla roccia proprio mentre la perforatrice era in funzione. «Non solo la vittima non aveva motivo logico e sensato di recarsi sul fronte, ma era anche persona capace e cognita del proprio lavoro, nessuno poteva attendersi che si esponesse a un tale rischio», ha detto Rossi.

Anche la difesa, come ha fatto ieri il giudice Mauro Ermani, si è concentrata sulle mancanze degli inquirenti. Non è stata documentata la posizione del Jumbo, non ne è stato controllato nemmeno il numero di telaio, procedure che sono standard: «Hanno omesso rilevazioni usuali in qualunque incidente stradale con esito letale». Inoltre, le fotografie del luogo dell’incidente sono state scattate 15 giorni dopo, senza che il cantiere fosse messo sotto sequestro. Ciò non permette quindi di dimostrare che il jumbista abbia perforato la roccia nel modo sbagliato. Per questo Rossi ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, perché non ha sbagliato nello svolgimento del suo lavoro e, anche se lo avesse fatto, non sarebbe stata questa la causa della morte della vittima.

È poi stato il turno dell’avvocato Luigi Mattei, difensore del caposciolta, 58enne italiano, accusato di aver permesso che qualcuno si avvicinasse al fronte roccioso mentre era in corso la perforazione. Il minatore si è messo in pericolo compiendo un «gesto sciagurato e imprevedibile», ha detto Mattei. Anche il legale del caposcuola si è concentrato sulle carenze dal punto di vista investigativo: «Non è stata analizzato l’avanzamento dei lavori e, per di più, non sono state studiate le cause del distacco di un masso di 400 chili». Mancanze che sarebbero pesate anche sulla perizia.

Mattei ha poi messo in discussione le parole di uno dei testimoni chiave dell’accusa, colui che raccontando le sue ultime parole con la vittima ha rilanciato le indagini suggerendo che lavorare sotto a una perforazione in corso fosse un’abitudine. Secondo il difensore del caposciolta, questo testimone è inattendibile perché tutti i suoi colleghi riferiscono che si trovasse altrove e, inoltre, avrebbe «la coda di paglia». Il testimone, infatti, è colui che ha applicato lo spritz, la gettata di calcestruzzo che, se insufficiente, potrebbe essere tra le concause del crollo.

In relazione al suo assistito, Mattei ha sottolineato come non fosse tra i compiti del caposciolta la gestione dei lavori al fronte di avanzamento in quel momento, bensì fosse caposquadra responsabile, lo stesso Pietro Mirabelli. Il quale, nonostante il suo contratto non lo prevedesse, aveva tutte le funzioni da caposquadra e tutti lo riconoscevano come tale.

«Non sappiamo perché Mirabelli si sia recato sotto l’asta della perforatrice in azione, ma non possiamo dire che questa fosse un’operazione usuale», ha detto l’avvocato. Secondo la difesa, nessuno dei testimoni ha mai visto un comportamento simile nel cantiere, quindi, oltre che vietato, imprevedibile.

Mattei ha chiesto il proscioglimento del suo cliente dall’accusa di omicidio colposo, perché non vi sono prove che i lavori di messa in sicurezza fossero stati effettuati in modo non consono. Ma, soprattutto, perché il caposciolta non aveva modo di impedire a qualcuno di andare nella zona di pericolo: perché la persona che doveva impedire l’accesso al fronte avrebbe dovuto essere la vittima stessa. Infine non era, secondo la difesa, compito del caposciolta stare sul posto a gestire la sicurezza, essendo impegnato nelle retrovie a controllare le sue maestranze.

La parola passa ora all'ultimo difensore, Sebastiano Pellegrini, avvocato dell'ingegnere addetto alla sicurezza del cantiere.

 

 

 

 

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