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È entrato in vigore, in Ticino, il divieto di utilizzare articoli pirotecnici al chiuso

La conferma è apparsa oggi sul Bollettino ufficiale delle leggi.
Imago (simbolica)
È entrato in vigore, in Ticino, il divieto di utilizzare articoli pirotecnici al chiuso
La conferma è apparsa oggi sul Bollettino ufficiale delle leggi.

BELLINZONA - Era un cambiamento già annunciato, ma ora è diventato realtà. È ufficialmente entrato in vigore, in Ticino, il divieto di utilizzare articoli pirotecnici all'interno di locali pubblici.

La modifica di legge, valevole da subito, è stata resa pubblica oggi attraverso il Bollettino ufficiale. E sono toccate anche le famigerate "fontanelle pirotecniche" coinvolte nella tragedia avvenuta la notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana.

La novità fa parte dell'ultimo aggiornamento del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Articoli pirotecnici

Art. 4a È vietato l’impiego di qualsiasi articolo pirotecnico, compresi quelli delle categorie da F1 a F4, T1, T2, P1 e P2 secondo l’ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (OEspl), all’interno di locali pubblici e aperti al pubblico.

Sono quindi compresi nel divieto:

- i fuochi d'artificio F1 di rischio molto basso per uso in spazi chiusi come stelline scintillanti e fontanelle pirotecniche

- I fuochi F2 di rischio basso per uso all'aperto in aree limitate come fontane e piccoli razzi

- I fuochi F3 di rischio medio per uso all'aperto in grandi spazi come grossi razzi

- i fuochi F4 ad alto rischio per uso esclusivamente professionale come i fuochi d'artificio da spettacolo

- gli articoli pirotecnici per palcoscenico a basso rischio T1

- gli articoli pirotecnici per palcoscenico ad alto rischio T2

La composizione della CCPA - Oltre a ciò, il Cantone ha introdotto delle modifiche del Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) riguardanti la composizione della Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA): quest'ultima deve comprendere una maggioranza di membri esperti o specialisti in protezione antincendio, e inoltre rappresentare i seguenti enti o associazioni:

- Associazione Svizzera d’Assicurazioni;

- Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;

- Federazione Pompieri Ticino;

- Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;

- Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;

- Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino;

- Comuni

Della stessa Commissione possono inoltre far parte rappresentanti del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

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