Porno deepfake, la legge svizzera è indietro: due giuriste denunciano le lacune

Le vittime di deepfake a sfondo sessuale in Svizzera rischiano di non avere tutela a causa di norme inadeguate e difficoltà investigative. Ecco perché è così difficile beccare gli autori.
BERNA - Immagini di nudo e video pornografici generati con l’intelligenza artificiale rappresentano una nuova forma di reato sessuale. È quanto sostengono le giuriste Jutta Oberlin e Sarah von Hoyningen-Huene, che analizzano le lacune del sistema legale svizzero di fronte al fenomeno dei deepfake.
Le due esperte, impegnate nella ricerca sull’impatto delle tecnologie digitali sul diritto penale, hanno esaminato contenuti pubblicati in due forum svizzeri su Telegram. «Queste immagini e questi commenti quasi travolgono», afferma Oberlin. «E per le vittime è ancora peggio, perché sanno che questo materiale potrebbe restare in circolazione per sempre».
Von Hoyningen-Huene, ex procuratrice, sottolinea la gravità del contesto: «Ciò che mi ha colpito è che questi utenti non hanno alcuna consapevolezza dell’illecito quando pubblicano tali deepfake. Rendere disponibile il corpo di un’altra persona è un livello completamente diverso, eppure nessuno sembra rendersi conto di superare un limite».
Otto donne coinvolte hanno sporto denuncia. Tuttavia, l’identificazione dei responsabili resta complessa. «Per le autorità è spesso difficile individuare gli utenti nei forum anonimi», spiega Oberlin. «Di norma serve la collaborazione delle piattaforme». Un processo che può richiedere mesi o anni, soprattutto quando entra in gioco la cooperazione giudiziaria internazionale.
Secondo le due giuriste, esiste un problema strutturale nell’applicazione delle norme. «Abbiamo un problema di esecuzione e di applicazione», osserva von Hoyningen-Huene, evidenziando la necessità di rendere più efficienti i meccanismi legali di collaborazione con le piattaforme tecnologiche.
Attualmente, casi di pornografia deepfake possono rientrare nel reato di abuso d’identità, oltre che in fattispecie come la diffamazione o la violazione della legge sulla protezione dei dati. Tuttavia, la normativa presenta lacune. In particolare, la disposizione sulla cosiddetta “revenge porn” si applica solo a contenuti reali e non include quelli generati artificialmente. «Si tratta di una lacuna legislativa», afferma von Hoyningen-Huene, «nonostante la norma sia entrata in vigore solo nel 2024».
Il risultato è una sproporzione tra la gravità dei fatti e le sanzioni previste. «Senza precedenti penali, l’autore probabilmente riceverà una pena pecuniaria sospesa», spiega von Hoyningen-Huene. «A seconda dei casi, per un deepfake si rischia poco più di una multa stradale di media entità».
Le due esperte indicano possibili interventi legislativi, come l’estensione delle fattispecie esistenti ai deepfake sessualizzati o l’introduzione di aggravanti specifiche. «Si potrebbe includere anche i deepfake nell’articolo sulla revenge porn», suggerisce von Hoyningen-Huene, «oppure prevedere una qualificazione dell’abuso d’identità con pene più severe».
Parallelamente, viene sottolineato il ruolo delle piattaforme digitali, chiamate a rafforzare i sistemi di controllo e rimozione dei contenuti. «I 72 deepfake individuati sono solo una minima parte di ciò che circola», avverte Oberlin.



