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SVIZZERA«A 44 anni l'infertilità non è una malattia». No della cassa malati

06.11.20 - 12:28
I giudici precisano però che non è stato fissato alcun limite di età. Ogni caso ha le sue particolarità cliniche
Keystone - foto d'archivio
Fonte ats
«A 44 anni l'infertilità non è una malattia». No della cassa malati
I giudici precisano però che non è stato fissato alcun limite di età. Ogni caso ha le sue particolarità cliniche
«Una riduzione della fertilità dovuta esclusivamente all'età non è una malattia e le misure mediche adottate in un caso del genere non costituiscono il trattamento di una patologia».

LUCERNA - Il Tribunale federale di Lucerna ha respinto il ricorso di una 44enne che non ha ottenuto il rimborso, da parte della cassa malati, di un trattamento contro l'infertilità. I giudici della seconda Corte di diritto sociale hanno stabilito che, nel suo caso specifico, alla sua età, l'incapacità di procreare non può essere considerata una malattia.

La ricorrente, nata nel 1968, aveva subito un primo trattamento contro la sterilità nel 2011, rimborsato dalla sua cassa. Un anno dopo aveva chiesto il pagamento per cure ricevute in marzo e agosto 2012.

Dopo aver consultato, tra gli altri, lo specialista che seguiva la donna, nel settembre 2013 l'assicurazione si era rifiutata di rimborsarla. Aveva ritenuto che, a causa dell'età, l'infertilità non fosse più una malattia e che le possibilità di rimanere incinta a seguito del trattamento e di portare a termine la gravidanza fossero scarse.

Malattia o evoluzione naturale - Nel 2015, il Tribunale cantonale vodese aveva accolto il ricorso dell'assicurata e ordinato alla cassa di pagare le cure del trattamento, di 4'409 franchi. Tuttavia, nel 2016 la seconda Corte di diritto sociale aveva rinviato il caso alla corte suprema vodese. I giudici di Lucerna avevano stabilito che non competesse a loro decidere quale dovesse essere il limite d'età per un trattamento. «Il legislatore non ha definito un limite, e non spetta al Tribunale federale farlo», aveva affermato un giudice nel corso di un'udienza pubblica.

La corte lucernese aveva quindi incaricato l'istanza inferiore di riesaminare i fatti. Questa nel 2019 ha poi seguito gli argomenti dell'assicuratore decidendo di non ordinare alla cassa il rimborso delle spese.

Esprimendosi su un nuovo ricorso, nella sentenza pubblicata oggi i giudici di Lucerna sottolineano che la giurisprudenza considera la sterilità come una malattia che può essere curata con l'inseminazione intrauterina. Tale trattamento è obbligatoriamente coperto dalla cassa malattia. Tuttavia, questa definizione non concerne lo stato corporeo legato allo sviluppo naturale dell'essere umano. In altre parole, una riduzione della fertilità dovuta esclusivamente all'età non è una malattia e le misure mediche adottate in un caso del genere non costituiscono il trattamento di una patologia, sottolinea la seconda Corte di diritto sociale.

Decidere caso per caso - I giudici notano però anche che non è stato fissato alcun limite di età alla quale una donna non possa più rimanere incinta o portare a termine una gravidanza. Quando le valutazioni mediche sono divergenti ogni caso deve essere deciso sulla base delle particolarità cliniche di ogni donna, aggiungono.

Nel caso in esame, sulla base della perizia della specialista della riproduzione nonché medico curante, il Tribunale cantonale vodese ha concluso che la causa più probabile delle difficoltà di gravidanza è l'età dell'assicurata. Poiché la donna soffriva di sterilità fisiologica e non patologica, la corte cantonale non ha considerato la questione dell'efficacia delle inseminazioni effettuate nel 2012.

Il Tribunale federale di Lucerna non ritiene che questo ragionamento sia criticabile. La specialista aveva menzionato l'età della paziente come unico fattore di infertilità e aveva indicato che questo era anche l'unico fattore oggettivo per il rischio di aborto spontaneo.

I giudici hanno così respinto la contestazione della ricorrente secondo cui la riduzione della fertilità dovuta all'età andava considerata una malattia, ai sensi della Legge sulla medicina della procreazione. La donna aveva pure invocato una violazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Un tale ragionamento porterebbe a un cambiamento della giurisprudenza in materia, affermano però i giudici lucernesi.

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