Lo chiede l'Mps attraverso una lettera inviata all'Esecutivo cantonale.
BELLINZONA - La vicenda che ha scosso il Decs durante la scorsa estate, iniziata con l'esonero, lo scorso 5 giugno, deciso dal Consiglio di Stato del professore della Spai Roberto Caruso, non è ancora conclusa.
Oggi, attraversa una lettera, l'Mps ha chiesto che le spese legali, che il Cantone deve risarcire al professore, fossero pagate dai cinque consiglieri di Stato.
Su quale base? Sulla decisione del Tribunale cantonale amministrativo che aveva accolto il ricorso di Caruso (13 agosto) e annullato la decisione del 5 giugno: «Il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente; che tale disattenzione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito; tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente, come nel caso in esame (art. 90 LPAmm)».
Sulla base della decisione del Tribunale cantonale amministrativo l'Mps chiede il risarcimento. «Sono affermazioni molto pesanti che descrivono un atteggiamento non solo inaccettabile da parte del Consiglio di Stato ma persecutorio ed un abuso di potere che non può essere tutelato. Esso ha inoltre causato una spesa allo Stato di fr. 1'500 quali ripetibili. Si potrebbe, inoltre, aggiungere il tempo utilizzato dal DECS per orchestrare il caso ed il tempo utilizzato dal CdS per ratificarlo, nonché i costi per il docente che ha sostituito dal 5 giugno alla fine dell'anno scolastico il docente Roberto Caruso».
La richiesta della partito progressista si basa sulla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. «In base all’art. 18 cpv 1 della medesima legge “le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione”; trattandosi dei Consiglieri di Stato sono promosse dal Gran Consiglio contro il Consiglio di Stato (art. 20 cpv 1 lett a) con decisione che deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri (46 voti) e a scrutinio segreto».