«Meno prove sulla vita privata della vittima»

Lo stalking, ora ufficialmente reato penale, è punibile fino a tre anni di carcere o con una pena pecuniaria. Il procuratore generale, Andrea Pagani, spiega cosa cambia per magistrati e vittime.
LUGANO - A partire dal primo gennaio di quest'anno lo stalking è diventato un reato penale anche in Svizzera. Nel Codice penale è infatti stato inserito un nuovo articolo di legge denominato “Atti persecutori”: «Chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria».
Insomma, un nuovo strumento a disposizione della Magistratura, che sarà ora chiamata non solo ad applicarlo, ma soprattutto a interpretarlo. Per capire cosa cambia davvero e se la tutela della vittima risulta rafforzata, abbiamo chiesto chiarimenti al procuratore generale Andrea Pagani.
«Il termine stalking - esordisce Pagani -, spesso utilizzato per descrivere comportamenti vessatori, definisce la condotta adottata da un individuo che perseguita e molesta intenzionalmente e ripetutamente una persona condizionandone le abitudini di vita».
Il nuovo articolo semplificherà il lavoro della Magistratura oppure lo renderà più complesso?
«Trattandosi di una novità, è presto per tracciare bilanci e occorrerà attendere che vi siano una casistica e una giurisprudenza specifiche. Guardando al prima e al dopo, va detto che in passato, pur non esistendo una fattispecie specifica, l’armamentario giuridico consentiva di sanzionare questo genere di azioni. A titolo esemplificativo, per chi adottava un comportamento da stalker potevano entrare in linea di conto le lesioni personali (art. 122 e seguenti CP), le vie di fatto (art. 126 CP), i delitti contro l’onore (art. 173 e seguenti CP), l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP), la minaccia (art. 180 CP) o la coazione (art. 181 CP). Ebbene, con la nuova fattispecie, affinché si configurino gli atti persecutori, è di principio sufficiente che il comportamento dell’autore sia idoneo a ostacolare il libero modo di vivere di una persona. Ciò che, da un punto di vista teorico, dovrebbe agevolare l’attività istruttoria. Da ultimo va precisato che se il comportamento dell’autore dovesse adempiere le condizioni costitutive anche degli altri reati, si procederà comunque in concorso per queste fattispecie e non solo per gli atti persecutori».
Una situazione giuridica più chiara può facilitare le vittime a sporgere denuncia?
«Come osservato in precedenza, gli atti persecutori sono perseguibili a querela di parte e, in questo senso, l'invito alle potenziali vittime è quello di non avere remore a denunciare, rivolgendosi non appena possibile alle autorità. Il tutto cominciando magari a tenere un diario dettagliato di ciò che si è vissuto così da facilitare la ricostruzione in sede di inchiesta».
Con il nuovo codice viene posta al centro la lesione dell’integrità psichica della vittima (e non solo quella fisica), cosa significa?
«Ricorrendo a una formulazione tecnico-giuridica, si tratta di una costruzione di reato “istantanea” e non “di risultato”: significa che non occorre dimostrare un concreto cambiamento nelle abitudini della vittima, ma che per configurare l’addebito è di principio sufficiente che il comportamento dell’autore sia idoneo a ostacolare il libero modo di vivere di una persona. Da un profilo pratico, non sarà più necessario scandagliare fino in fondo la vita privata della vittima, con interrogatori estremamente impegnativi sul piano emotivo, sollevandola quindi in qualche modo durante il percorso istruttorio».
Lo stalking è spesso un campanello di allarme che anticipa altri reati. Questo articolo permette di intervenire in anticipo rafforzando la protezione delle vittime?
«Si tratta di un fenomeno complesso, caratterizzato da forme e sfaccettature molto diverse fra loro. In termini generali, può accadere di trovarsi confrontati con un crescendo di comportamenti penalmente sanzionabili: da qui l’importanza di rivolgersi alle autorità senza lasciar correre troppo tempo. Come detto in precedenza, quando si comincia a percepire che l'azione di un autore diventa insistente è utile prenderne nota, per poter poi snocciolare durante un interrogatorio cosa sta succedendo e come lo si sta vivendo».
In altri paesi il reato di stalking esisteva già, come vede l’evoluzione di questo tipo di reato in Ticino? Anche alla luce dell'evoluzione delle nuove tecnologie (localizzatori, smartphone).
«In termini generali e senza guardare a realtà giuridiche differenti dalla nostra, non si può che salutare positivamente questo adeguamento legislativo. Stringendo il campo sul tema degli smartphone, dei sistemi di tracciamento o dei social media, va osservato che le nuove tecnologie sono ormai una realtà pervasiva della nostra quotidianità. Lo si vede nel fatto che in quasi ogni inchiesta vi è una dimensione legata alle apparecchiature digitali. Come pure nella circostanza che con crescente regolarità riceviamo denunce o querele per comportamenti intrusivi, insistenti o che possono sconfinare negli atti persecutori proprio attraverso i mezzi di telecomunicazione e/o i social media. In questo senso, la formulazione adottata nel nuovo articolo del Codice penale è finalizzata a consentire anche il perseguimento di comportamenti che avvengono mediante l’utilizzo di varie forme di telecomunicazione (ad esempio l’invio assillante di messaggi, l’utilizzo di software di sorveglianza sugli apparecchi della vittima, la pubblicazione di immagini della vittima a sua insaputa, eccetera)».
Ti sei mai trovata in una situazione simile? Raccontaci o segnalaci la tua storia all’indirizzo cronaca@tio.ch. (Sarà garantito l’anonimato).
I consigli della Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC):
- Interrompete sistematicamente qualsiasi contatto con lo o la stalker, sia online che nella vita reale
- Documentate accuratamente tutti gli episodi di stalking (“diario dello stalking”)
- Informate della situazione le persone che fanno parte della vostra cerchia familiare, sociale e lavorativa
- Sporgete denuncia in polizia
- In caso d’emergenza, telefonate al 117



