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SVIZZERA

Riconoscimento facciale, il TAF punge il SIC: «Quel documento deve essere accessibile»

I giudici di San Gallo hanno parzialmente accolto il ricorso dell'associazione Svizzera Digitale a cui il Servizio delle attività informative della Confederazione aveva negato l'accesso a due documenti
Tribunale amministrativo federale
Fonte TAF
Riconoscimento facciale, il TAF punge il SIC: «Quel documento deve essere accessibile»
I giudici di San Gallo hanno parzialmente accolto il ricorso dell'associazione Svizzera Digitale a cui il Servizio delle attività informative della Confederazione aveva negato l'accesso a due documenti

SAN GALLO - L’associazione Società Digitale ha chiesto l’accesso a due documenti ufficiali concernenti l’impiego di un software di riconoscimento facciale. E in uno dei casi, il Servizio delle attività informative della Confederazione deve concedere all’associazione l’accesso a singoli capitoli. Lo ha stabilito, con sentenza del 20 aprile (pubblicata oggi), il Tribunale Amministrativo Federale, che ha accolto parzialmente il ricorso dell'associazione.

Il SIC aveva rifiutato la domanda di accesso. I documenti in questione contengono indicazioni circa le capacità operative e tecniche del SIC nell’ambito dell’acquisizione di informazioni e «in tale misura non sono dunque soggetti al principio di trasparenza», scrivono i giudici di San Gallo.

«Uno dei documenti contiene, però, anche indicazioni concernenti la base legale applicabile all’impiego del software di riconoscimento facciale» e «tali indicazioni non concernono né l’acquisizione delle informazioni né consentono di risalirvi». Ne consegue che «il documento è dunque soggetto al principio di trasparenza e deve essere reso accessibile».

La sentenza può ancora essere impugnata di fronte al Tribunale federale.

Base legale e principio di trasparenza
L’impiego del software di riconoscimento facciale comporta il trattamento di dati biometrici. Questa operazione configura una grave lesione dei diritti fondamentali degli interessati e presuppone pertanto una base legale sufficientemente precisa. Nel caso in esame si è potuta lasciare aperta la questione di sapere se il SIC disponga di un’idonea base legale per utilizzare il software di riconoscimento facciale e se questa offra una protezione sufficiente contro un trattamento abusivo dei dati. La legge federale sulle attività informative deroga al principio di trasparenza per i documenti ufficiali riguardanti l’acquisizione di informazioni. Nella sua sentenza il TAF giunge alla conclusione che la nozione di acquisizione di informazioni sia da intendersi in senso ampio, comprendendo oltre all’acquisizione anche l’intero trattamento successivo dei dati da parte del SIC. In base alla volontà del legislatore, la deroga al principio di trasparenza si applica inoltre indipendentemente dal fatto che il trattamento dei dati sia legittimo o meno.

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