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CANTONE / CONFINEFrontalieri: "Non risulta l'uso improprio dei fondi di disoccupazione"

07.11.13 - 15:17
È quanto scrive il Consiglio federale in una risposta scritta ad un'interpellanza di Lorenzo Quadri
Ti-Press (archivio)
Frontalieri: "Non risulta l'uso improprio dei fondi di disoccupazione"
È quanto scrive il Consiglio federale in una risposta scritta ad un'interpellanza di Lorenzo Quadri

LUGANO - Il Consiglio federale non sa nulla di un eventuale uso improprio da parte delle autorità italiane delle indennità di disoccupazione pagate dai frontalieri e in parte riversate a Roma. È quanto scrive il Consiglio federale in una risposta scritta ad un'interpellanza di Lorenzo Quadri (Lega/TI). Anche se così fosse, inoltre, il governo non avrebbe alcuna competenza per cambiare le cose, nemmeno quindi di bloccare i versamenti, come prospettato dal consigliere nazionale.

 

Nella sua interpellanza, Quadri sostiene che una parte dei fondi versati dai frontalieri per garantirsi le prestazioni di disoccupazione, verrebbe utilizzata "a quanto risulta" dall'Italia per uno scopo improprio, ovvero pagare delle rendite d'invalidità.

 

"Se così fosse - scrive il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi - ci troveremmo di nuovo confrontati con un caso di soldi che vengono ristornati dalla Svizzera all'Italia con uno scopo preciso, ma che sono poi utilizzati per altro. A tale proposito, il Ticinese accenna ai ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri che non verrebbero "impiegati dai Comuni italiani che ne beneficiano per opere infrastrutturali, come prescrivono gli accordi in essere, bensì per toppare i buchi nella gestione corrente".

 

Fino al 31 maggio 2009, precisa il Governo, la retrocessione dei contributi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione si basava sull'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri del 12 dicembre 1978 e la relativa legge italiana 147/97 "Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Da inizio aprile 2012, Berna applica invece le regole europee che prevedono il rimborso allo Stato di residenza, competente per l'indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre/cinque mesi di disoccupazione.

 

Parallelamente, "l'Italia ha abrogato il regime speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani, in quanto di per sé contrario all'ordinamento europeo che vieta i trattamenti discriminatori tra cittadini UE".

 

Di conseguenza, puntualizza il Consiglio federale nella sua risposta, "il conto sul quale erano depositate le somme retrocesse non serve più per corrispondere indennità di disoccupazione ai frontalieri italiani che hanno perso il lavoro in Svizzera. La Legge 147/97 non è però finora stata abrogata e non ci è noto che il suddetto conto sia ora usato ad altri scopi".

 

Ma anche se fosse così, si evince dalla risposta, il margine di manovra del Consiglio federale sarebbe nullo. infatti, "considerato che, da un lato, l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia non prevede alcun diritto di co-decisione da parte della Svizzera relativamente all'impiego dei fondi retrocessi all'Italia e che, dall'altro lato, la questione della disoccupazione dei frontalieri rileva dell'esclusiva competenza dello Stato in cui essi risiedono, non spetta alla Svizzera prendere posizione in merito".

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