Libertà di riunione violata, la CEDU condanna la Svizzera

Il caso riguarda una manifestazione autorizzata svoltasi nel 2019 a Ginevra
BERNA / STRASBURGO - La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione.
La donna in questione era stata sanzionata penalmente dai tribunali elvetici per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente, in occasione di una manifestazione autorizzata svoltasi a Ginevra l'8 marzo del 2019 in occasione della Giornata internazionale della donna.
All'organizzatrice era stato comunicato preventivamente che avrebbe dovuto assumersi personalmente le responsabilità in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte.
Durante il corteo, al quale hanno partecipato un migliaio di persone, si erano verificati alcuni disordini e i tribunali ginevrini avevano imputato alla donna l'inefficacia del dispositivo di sicurezza predisposto. L'organizzatrice, ritenuta responsabile per i graffiti comparsi sulle vetrine lungo il percorso della manifestazione e per l'impiego di materiale pirotecnico durante l'evento, era quindi stata condannata penalmente a una multa di 200 franchi (sulla base dell'articolo 10 della legge cantonale sulle manifestazioni) e ad assumersi le spese processuali.
Le autorità giudiziarie le avevano inoltre rimproverato un tentativo di deviare dal tragitto indicato nella richiesta di autorizzazione della manifestazione. La donna aveva però sostenuto che durante il corteo fosse stato acceso soltanto un piccolo dispositivo pirotecnico e che la polizia non avesse effettuato alcun arresto.
Nel corso del procedimento aveva inoltre tentato invano di far convocare alcuni testimoni, tra cui membri del servizio d'ordine, affinché spiegassero le misure adottate.
La disposizione cantonale prevede che chiunque non rispetti le condizioni dell'autorizzazione possa essere punito con una multa fino a 100'000 franchi. La sentenza era stata confermata dal Tribunale federale, il quale aveva ritenuto che l'organizzatrice non avesse adempiuto al proprio dovere di collaborare con la polizia, come previsto dalla legislazione cantonale.
Secondo la massima Corte elvetica, la norma penale contenuta nella legge ginevrina sulle manifestazioni non violava la Costituzione svizzera. La donna si è dunque rivolta alla Corte di Strasburgo sostenendo che la decisione avesse violato invece il suo diritto a un processo equo, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione.
La CEDU ha ora ritenuto che l'organizzatrice "non si sia resa colpevole di atti illeciti, né abbia incitato a compierli" e "non può dunque essere ritenuta responsabile del comportamento altrui". Inoltre, afferma la Corte europea, "non è stato possibile dimostrare che la donna abbia violato i propri obblighi in qualità di organizzatrice". I giudici rossocrociati - viene precisato - non hanno inoltre "tenuto conto del carattere pacifico della manifestazione", durante la quale "non si sono verificati disordini significativi".
I giudici di Strasburgo hanno poi criticato il fatto che le istanze svizzere abbiano respinto le argomentazioni della donna "senza una motivazione convincente" e si siano basati esclusivamente sui verbali della polizia per emettere le proprie sentenze. Per la CEDU, "il fatto che le forze dell'ordine non abbiano effettuato arresti, dimostra che i manifestanti avevano ascoltato le intimazioni delle autorità e avevano cessato le loro azioni".
Per tali ragioni, la Corte europea ritiene che la condanna ai danni dell'organizzatrice - nonostante la sanzione pecuniaria sia minima - non fosse legittima e inflitta piuttosto a "scopo deterrente", tanto che la donna ha rinunciato a organizzare ulteriori manifestazioni.
La CEDU ha criticato l'operato della giustizia elvetica definendolo sproporzionato. In una società democratica, una condanna del genere non è necessaria, ha ribadito. I giudici di Strasburgo hanno concluso all'unanimità che la sentenza del Tribunale federale viola la libertà di riunione e di associazione, sancita dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Stando alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica.
Stando alla sentenza, la Svizzera dovrà versare alla donna 10'000 euro (9'150,15 franchi al cambio attuale).



