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SVIZZERAMolestie sessuali, licenziamento immediato solo se ci sono le prove

03.05.24 - 12:11
A dirlo una sentenza del Tribunale amministrativo federale.
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Fonte ats
Molestie sessuali, licenziamento immediato solo se ci sono le prove
A dirlo una sentenza del Tribunale amministrativo federale.

SAN GALLO - Un licenziamento con effetto immediato per molestie sessuali può essere disposto solo se non sussistono seri dubbi. In caso contrario, è ammissibile solo un licenziamento entro i termini ordinari. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF), accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un dipendente della Confederazione.

Un'indagine interna all'amministrazione aveva rivelato che egli aveva molestato una collega. La donna aveva evocato gesti e parole inappropriate. Il datore di lavoro aveva pertanto rescisso il contratto di lavoro con effetto immediato per gravi motivi.

L'interessato aveva impugnato la decisione davanti al TAF. Sostenendo di essere vittima di una cospirazione, aveva contestato i gravi motivi e chiesto un risarcimento di 65'000 franchi. In una sentenza pubblicata oggi, i giudici di San Gallo accolgono parzialmente il suo ricorso.

Pur ribadendo che le molestie sessuali costituiscono un motivo grave che giustifica il licenziamento immediato, il TAF sottolinea che, a differenza delle norme applicabili a settori specifici, l'accusa di molestie non deve essere solo verosimile, ma il grado di prova richiesto è più elevato. In altre parole, le autorità non devono nutrire seri dubbi sui fatti denunciati.

In questo caso, il tribunale ha effettuato una valutazione complessiva delle prove. Alla luce delle incongruenze, delle testimonianze vaghe e della cronologia discutibile degli eventi, i giudici hanno concluso che questo livello di prova non era stato raggiunto. Di conseguenza, non è stato stabilito il motivo grave che ha portato al licenziamento immediato.

In assenza di ciò, al dipendente licenziato deve essere corrisposto un risarcimento. Il TAF gli riconosce un importo equivalente allo stipendio fino alla fine del periodo di preavviso ordinario, oltre a un'indennità aggiuntiva di tre mesi. La riduzione, rispetto alle pretese del ricorrente, si giustifica con il fatto che la sua condotta non è sempre stata esemplare.

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