Controlli ogni due anni per i locali “a rischio” e l'obbligo di segnalazione in Municipio

Dopo la tragedia del “Constel” il Consiglio di Stato corre ai ripari e rivede l'attuale Legge sulla protezione antincendio cantonale. Ecco cosa cambia.
BELLINZONA - Controlli periodici obbligatori volti a stabilire l'idoneità dell'impianto antincendio di edifici, impianti e locali pubblici, da ripetersi ogni due anni anche nel caso di quelle strutture «che presentano un potenziale rischio di incendio più elevato». Ma pure l'obbligo, da parte di chi effettua la perizia, di segnalare il controllo e/o eventuali problematiche gravi al Municipio.
Sono state senz'altro influenzate dalla tragedia di Crans-Montana le nuove modifiche alla Legge sulla protezione antincendio (LPA) e del relativo regolamento di applicazione (RPA), elaborate dal Consiglio di Stato, in collaborazione con la Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA).
In primis, per quanto riguarda la frequenza, il Governo è intervenuto «estendendo la scadenza biennale anche a strutture che presentano un potenziale rischio di incendio più elevato (locali notturni, erotici, discoteche, locali pubblici o aperti al pubblico interrati e quelli a grande concentrazione di persone). In tal ambito, viene inoltre fissato il primo termine utile per i controlli obbligatori delle diverse tipologie di costruzioni», spiega il Consiglio di Stato.
Fino alla modifica, per questa tipologia di locali, le perizie dovevano essere effettuate ogni 5 anni. Ora questi ultimi vengono sostanzialmente messi sullo stesso livello di costruzioni o stabili con settori a rischio esplosione.
Chi non ha in mano una perizia, dovrà consegnarla entro il 2027, come confermato dalla modifica della LPA, questo vale «per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che [al momento] non dispongono di un certificato di collaudo antincendi». Il termine ultimo per presentare il documento «attestante il rischio residuo d’incendio accettabile» è il 31 dicembre 2027.
Viene inoltre introdotto in maniera esplicita l’obbligo di notifica al Municipio, «da parte del tecnico riconosciuto, dell’avvenuto controllo, nonché di segnalazione di difetti gravi che comportano un rischio d’incendio non accettabile nell’ambito dei controlli periodici. In questo caso il Municipio deve verificare l’avvenuta eliminazione dei difetti e ha facoltà di intervenire».
Sempre il Comune dovrà allestire un elenco «degli edifici e impianti soggetti a controlli periodici, che indichi le costruzioni interessate, quando è stato effettuato l’ultimo controllo e la periodicità dello stesso». Questo «al fine di agevolare il compito di vigilanza sull’attuazione delle procedure previste dalla LPA».



