In riferimento a succhi di frutta, sciroppi, vino o grappa ciò non è invece ammesso, perché il consumatore in questi casi è indotto a credere che i prodotti provengano dal "contadino" (farmer in inglese).
Nell'ambito appena descritto - stabiliscono i giudici in una sentenza pubblicata oggi - il sostantivo "Farmer" è quindi da considerare un "segno di dominio pubblico": come tale è esclusa la protezione come marchio, a meno che i prodotti in questione non vengano percepiti in tutta la Svizzera come chiaramente appartenenti a una data azienda. Landi non ha però portato prove in questo senso.