Polizia, i Verdi al contrattacco: sette emendamenti per più diritti e meno abusi

Gli emendamenti mirano a limitare l'arbitrarietà nell'uso dei poteri di polizia e a garantire maggiore trasparenza.
BELLINZONA - I Verdi del Ticino propongono sette emendamenti al disegno di legge sulla revisione totale della Legge sulla polizia (LPol), con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il ruolo preventivo delle forze dell’ordine e, allo stesso tempo, consolidare le garanzie giuridiche.
Secondo i proponenti, la revisione mira a migliorare la capacità della polizia di garantire la sicurezza della cittadinanza, potenziando sia la prevenzione sia gli strumenti per individuare e sanzionare infrazioni, delitti e crimini già commessi. Un processo che, sottolineano, richiede un equilibrio delicato tra uso lecito e illecito della forza.
Nel comunicato, i Verdi evidenziano il rischio che l’azione di polizia venga influenzata da orientamenti politici, parlando di una tendenza a un “giustizialismo alla Trump” che, a loro avviso, si starebbe manifestando anche a livello locale. Vengono citati come esempi gli interventi all’ex Macello e in Piazza Manzoni a Lugano, oltre a operazioni condotte nelle abitazioni di stranieri titolari di permesso di soggiorno.
Attraverso i sette emendamenti, il gruppo intende quindi precisare alcuni aspetti della nuova LPol, con l’obiettivo di limitare quello che viene definito un uso “illegale o quantomeno arbitrario” di determinati strumenti coercitivi.
Vediamo cosa propongono i sette emendamenti.
Emendamento 1: sostituisce i concetti generici di “segnalazioni” e “proprie percezioni” con “indizi” e “fatti constatati” per fondare le indagini preliminari su basi più oggettive. «“Segnalazioni” e “proprie percezioni” sono concetti troppo arbitrari per essere presi a fondamento di indagini preliminari di polizia. I termini “indizi” e “fatti constatati” sono termini decisamente più consoni al linguaggio di polizia» viene spiegato.
Emendamento 2: precisa la subordinazione della polizia al Consiglio di Stato, chiarendo che il dipartimento competente esercita un’autorità derivata dalla legge e non discrezionale. Spiegano i verdi: «Diverse occasioni hanno mostrato che la polizia sia succube di una conduzione politica/partitica e non di una chiara conduzione retta dalle leggi. Questo emendamento vuole ricordare che il dipartimento competente non può disporre a suo piacimento della polizia cantonale, bensì esercita l’autorità derivata dalle leggi in vece del Consiglio di Stato».
Emendamento 3: rafforza il principio di proporzionalità, introducendo un’attenzione esplicita alla tutela dei minori e alla limitazione degli interventi lesivi dei diritti. Si spiega: «L’azione di polizia deve essere rispettosa del principio di proporzionalità in ogni situazione, ma in particolare verso i minori. La Legge polizia del Canton Zurigo precisa delle condizioni di condotta particolari soprattutto nei confronti dei minori, che vale la pena riprendere anche nella LPol del nostro cantone».
Emendamento 4: limita l’uso della coercizione, stabilendo che sia l’ultima risorsa dopo tentativi preventivi (persuasione, avvertimenti) e che, quando possibile, sia preceduta da un’intimazione. La spiegazione qui è più articolata: «Il Consiglio di Stato nel suo messaggio mette molto l’accento sugli aspetti preventivi dell’azione di polizia. Non sempre questi aspetti sono adeguatamente tradotti nel testo di legge. È per questo motivo che in questo articolo si propongono alcune modifiche che traducono al meglio gli aspetti preventivi in particolare nell’uso della forza coercitiva. Proprio per valorizzare l’aspetto preventivo che il Consiglio di Stato dice di voler rafforzare, bisogna presupporre che l’uso di ogni tipo di coercizione debba essere veramente l’ultima ratio e debba essere preceduto da altri strumenti che permetta il rispetto dell’ordine pubblico. Pertanto l’uso dei vari mezzi coercitivi non può essere sempre legittimato, sebbene quando proporzionato alle circostanze, ma può esserlo solamente in determinate condizioni:
solo quando i tentativi di raggiungere gli obiettivi con altri mezzi si sono rivelati inefficaci; solo se è proporzionato allo scopo e alle circostanze»
Emendamento 5: impone che il rappresentante legale di minorenni o persone sotto curatela sia informato “tempestivamente”, riducendo il margine di ritardo rispetto alla formulazione “appena possibile”. Spiegano i Verdi: «Nel caso un minore venga trattenuto dalla polizia, il rappresentante legale del minore deve essere avvisato il prima possibile e non “appena possibile”. Il termine “appena possibile” lascia un margine di apprezzamento troppo ampio alla polizia che la tutela del minore non può acconsentire. Mutatis mutandis, informare tempestivamente il rappresentante legale del minore corrisponde al garantire che il minore possa sentirsi supportato da una persona di fiducia e soprattutto garantire che il rappresentante legale possa esercitare il diritto di avvalersi di un patrocinatore. Per queste ragioni il termine “tempestivamente” è ritenuto più corretto».
Emendamento 6: stabilisce che le perquisizioni siano effettuate da agenti dello stesso sesso, salvo impedimenti legati alla sicurezza immediata, limitando la discrezionalità operativa. «È preferibile che il criterio di deroga alla perquisizione eseguita da una persona dello stesso sesso del perquisito sia precisato nella legge e non lasciato alla discrezione della polizia. L’unico criterio di deroga può essere per motivo di sicurezza».
Emendamento 7: chiarisce che l’uso di fonti confidenziali è ammesso solo a scopo preventivo, per reati non ancora commessi, evitando interpretazioni estensive. Spiegano i Verdi: «Dalle indiscrezioni emerse sulla questione Hospita è apparso evidente che la possibilità dell’uso di fonti confidenziali non corrisponda a ciò che il messaggio 7496 del 30.01.2018 aveva previsto, ovvero che l’utilizzo di fonti confidenziali sia ammesso a scopo preventivo solamente per reati che si pensa possano avvenire e non per reati già avvenuti. Per evitare incresciose mal interpretazioni di questa norma, è bene precisare nella stessa, che l’uso di fonti confidenziali è permessa solo a prevenzione di reati e come detto non per reati già commessi».



