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Energie rinnovabili, nuovo regolamento e rimunerazione minima

il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili adeguando gli incentivi alla produzione fotovoltaica e idroelettrica.
Tipress (simbolica)
Fonte Cantone Ticino
Energie rinnovabili, nuovo regolamento e rimunerazione minima
il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili adeguando gli incentivi alla produzione fotovoltaica e idroelettrica.

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato introduce la possibilità di far parte di una Comunità locale di energia elettrica (CLE) e una rimunerazione minima per gli impianti che hanno beneficiato di un contributo all’investimento del Fondo per le energie rinnovabili (FER).

Analogamente al Consiglio federale, che a partire dal 1 gennaio 2026 metterà in vigore un adeguamento del quadro normativo riguardante gli incentivi alla produzione fotovoltaica e idroelettrica, il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), introducendo una serie di disposizioni che entreranno in vigore per la stessa data e che riguardano i Raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e le Comunità locali di energia elettrica (CLE), predisponendo inoltre una rimunerazione minima per l’energia immessa in rete dagli impianti al beneficio del contributo unico all’investimento FER (CU-FER).  

Effetti per i Raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e le Comunità locali di energia elettrica (CLE)  

Gli impianti che hanno beneficiato del contributo CU-FER possono già oggi partecipare a un RCP, virtuale e non, ai sensi della Legge federale sull'energia (art. 17 LEne). Con l'aggiornamento del RFER (art. 20 cpv. 6bis RFER), a partire dal 1° gennaio 2026 tali impianti potranno aderire anche a una CLE ai sensi della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (futuro art. 17d LAEl, in vigore dal 1° gennaio 2026), che consente la commercializzazione dell’energia prodotta attraverso la rete pubblica all’interno di un quartiere o di un Comune. L’energia prodotta dagli impianti al beneficio del CU-FER e consumata all’interno di un RCP o di una CLE è libera dal vincolo di vendita ad AET. L’energia in esubero, non consumata all’interno di queste entità, rimane soggetta all’obbligo di vendita ad AET. Queste modifiche agevolano lo scambio di energia nelle comunità e incentivano il consumo locale dell’elettricità generata dagli impianti fotovoltaici. Gli impianti beneficiari della RIC-TI non rientrano nell’ambito di applicazione di queste disposizioni    

Introduzione di una rimunerazione minima FER (Rmin FER)  

Il nuovo articolo 25c RFER introduce una rimunerazione minima trimestrale (Rmin FER) per l’energia immessa in rete dagli impianti con potenza inferiore a 150 kW (escluse le garanzie d’origine) al beneficio del CU-FER, allineando la politica energetica cantonale ai principi introdotti a livello federale. La Rmin FER è definita dal Consiglio di Stato sulla base della rimunerazione minima stabilita dal Consiglio federale con l'Ordinanza federale sull'energia (futuro art. 12 cpv. 1bis OEn, in vigore appunto dal 1° gennaio 2026), applicando tuttavia una riduzione che considera il contributo all’investimento iniziale CU-FER concesso a livello cantonale e non considerato nel calcolo della Rmin federale.

I valori Rmin FER fissati per il 2026 (escluse le garanzie d’origine) sono pertanto i seguenti:

    • Impianti < 30 kW: 4.0 ct./kWh
    • Impianti tra 30 e 150 kW senza autoconsumo: 5.0 ct./kWh
    • Impianti tra 30 e 150 kW con autoconsumo: rimunerazione definita in funzione del prezzo medio di mercato trimestrale, considerando 4.0 ct./kWh per la quota di potenza inferiore a 30 kW e 0.0 ct./kWh per la restante quota media della categoria.

La Rmin FER si applica nei momenti in cui il valore di ritiro dell’energia immessa in rete scende al di sotto della soglia fissata. Il differenziale rispetto al valore di ritiro, corrisposto al produttore per il tramite di AET, comporta un maggior costo che viene coperto mediante un prelievo dal Fondo FER e costituisce un’ulteriore forma di incentivo che si aggiunge al contributo all’investimento CU-FER. Questi aggiornamenti permettono al Cantone di recepire le nuove norme federali, estendendole agli impianti ticinesi beneficiari del CU-FER e assicurando condizioni stabili e attrattive per gli investimenti fotovoltaici, in linea con gli obiettivi del Piano energetico e climatico cantonale.

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