Secondo il collegio presieduto da Italo Riggio, ''risulta infatti palese'' in base all'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ''che cio' che si e' inteso qualificare come ''illecito sportivo'' e severamente sanzionare non e' soltanto l'avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale''. (segue)